Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2252 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2252 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) KARAJ ALTIN N. IL 29/10/1993
avverso la sentenza n. 4238/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1. Con sentenza del 20.4.2012 il G/P del Tribunale di Milano applicava a Karaj
ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di
anni 3 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 PPR
309/90.
Propone ricorso per cassazione Karaj Altin, denunciando la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
21 L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. ba parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e dì applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Quanto alla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘In
mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per
difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di
cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorchè risulti dal
contesto dell intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto
presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le
circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato* (cfr.Cass.sez.6, ord.
n.549 dell’ 11.2.1994).
Il GIP, posto che il concordato non prevedeva il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche nella massima estensione, ha effettuato il controllo richiesto ed
ha ritenuto, come emerge dalla complessiva motivazione, congrua la pena concordata
tra le parti in considerazione dell’entità del fatto e della personalità dell’imputato.
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in turo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di turo 1500,00.
Cosi deciso in Roma il 16 novembre 2012

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