Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2251 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2251 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FUOCO ELISEO N. IL 27/02/1991
avverso la sentenza n. 4025/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 13/04/2012, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Eliseo Fuoco – imputato del reato di
cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la pena di
anni uno di reclusione ed C 6.000,00 di multa.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
concessione della sospensione condizionale della pena.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non rientrava
nell’accordo raggiunto tra le parti (imputato/PM) e posto a base della richiesta di
applicazione come avanzata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Eliseo Fuoco
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il P esidente
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata