Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22505 del 07/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22505 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
CAMARDA DOMENICO N. IL 03/12/1942
avverso la sentenza n. 11/2011 GIUDICE DI PACE di LIZZANO, del
23/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesca LOY, ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 settembre 2011, il Giudice di Pace di Lizzano ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Domenico CAMARDA per intervenuta remissione di querela.

notifica di verbale contenente specifico avvertimento, potesse essere qualificata come
manifestazione tacita di voler rimettere la querela.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione
distaccata di Taranto, deducendo la violazione di legge e sostenendo l’erronea applicazione
dell’art. 152 cod. pen., in quanto la mancata comparizione in udienza deve ritenersi un
comportamento processuale meramente omissivo al quale non è attribuibile alcuna valenza
extraprocessuale e dal quale, pertanto, non può essere desunta la remissione tacita della
querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto.
Infatti, il termine prescrizionale è spirato, non risultando cause di sospensione, alla data del 2
settembre 2014.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016

LENA

Il Giudice di Pace ha ritenuto che la mancata comparizione della persona offesa, in seguito a

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