Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22505 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22505 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

Data Udienza: 05/02/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE COLOMBI CATIUSCIA N. IL 18/02/1982
DE COLOMBI MADDALENA N. IL 13/10/1962
avverso la sentenza n. 1117/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

c)

De Colombi Maddalena e De Colombi Catiuscia
N.R.G. 20617/2012
Considerato che:
L’Avvocato Claudio Zadra — quale difensore di De Colombi Maddalena
e De Colombi Catiuscia – ricorre avverso la sentenza, in data 27.02.2012,
grado, assolse De Colombi Maddalena dal reato di rapina di cui al capo C e
per il residuo reato di rapina di cui al capo A ridusse la pena inflitta alla
stessa De Colombi Maddalena in quella di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di
reclusione ed € 800,00 e confermò invece la condanna — per lo stesso reato
di cui al capo A – della De Colombi Catiuscia alla pena di anni 2 di reclusione
ed € 600,00 di multa. Il difensore delle imputate chiedendo l’annullamento
della sentenza, osserva, genericamente, che la Corte di appello non ha ben
motivato sulla loro, ritenuta, penale responsabilità e sulla conferma — per la
sola De Colombi Catiuscia — dell’equivalenza delle attenuanti generiche alla
recidiva e alle aggravanti contestate.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono
esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute
nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e legittimo rinvio
per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le ragioni per le quali
ritiene provata la responsabilità delle imputate, non necessaria la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e perché è corretto il giudizio di
sola equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva e aggravanti
contestate (si vedano le pagine da 5 a 7 dell’impugnata sentenza).
Si deve sottolineare che su quanto sopra il difensore delle ricorrenti non
ha rilevato alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione,
confermando, così, l’assoluta genericità del ricorso che si fonda,
esclusivamente, su apodittiche affermazioni che non tengono conto di quanto
affermato dai Giudici di merito.
Questa Corte Suprema ha stabilito, in proposito, che la mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.

della Corte di Appello di Genova, che, in riforma della sentenza di primo

pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli
effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuna al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1.000,00.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuna, della somma di Euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 05/02/2013

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna delle

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