Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22501 del 07/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22501 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONIO ARMANDO N. IL 08/09/1956
avverso la sentenza n. 1096/2012 TRIBUNALE di CHIETI, del
07/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesca LOY, ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto sottoscritto dal suo difensore, Armando D’ANTONIO propone ricorso immediato in
Cassazione avverso la sentenza emessa in data 7 novembre 2013 dal Tribunale di Chieti, in
composizione monocratica.
Il ricorrente rappresenta di essere stato rinviato a giudizio per i reati di lesioni volontarie e
violenza privata in danno della convivente.

sicché in data 7 maggio 2014 gli era stato notificato l’avviso di deposito della sentenza, che era
stata depositata in data 21 novembre 2013.
Nell’estratto contumaciale veniva riportato un dispositivo di tenore diverso da quello letto in
udienza, per cui in data 18 ottobre 2014 il Giudice aveva provveduto alla correzione dell’errore
materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen..
In data 7 novembre 2014 veniva notificato nuovamente l’estratto contumaciale, contenente il
dispositivo corretto.
Il ricorrente sostiene, quindi, che da tale data sarebbe decorso il termine per proporre
impugnazione.
Deduce quindi la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione.
Infatti, richiesta copia integrale della sentenza, è emerso che la motivazione della stessa
riguarda un altro imputato e un altro reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La lettura della sentenza impugnata consente di rilevare che, sebbene l’intestazione faccia
riferimento ai reati di lesioni e violenza privata ascritti a Armando D’ANTONIO, la motivazione
riguardi un processo diverso da quello cui è stato sottoposto l’imputato ricorrente, giacché dà
conto di una decisione sul giudizio cui è stato sottoposto tale “Roberto Grazíani” per il reato di
omesso versamento al coniuge separato di assegno mensile.
Tale situazione comporta la nullità, e non l’inesistenza, della sentenza, giacché l’intestazione
individua correttamente l’imputato e la contestazione, ma la motivazione, pur graficamente
presente, contiene riferimenti a vicende processuali e a protagonisti del tutto diversi da quelli
oggetto del processo (Sez. 3, n. 48975 del 19/06/2014, G K, Rv. 261149; si veda anche Sez.
U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118).
2. In ragione dei suesposti motivi la sentenza va annullata, con rinvio per il relativo giudizio
alla Corte di Appello di L’Aquila, giacché in ipotesi, come quella in esame, di ricorso “per
saltum”, all’annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione
consegue il rinvio, non al giudice che l’ha emessa, ma al giudice di appello, che, dovendo
redigere “ex novo” la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito.
(Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, P.G. in proc. Rusu, Rv. 261237; Sez. 6, n. 43973 del
2

Il dibattimento di primo grado si era svolto in sua assenza per essere rimasto contumace,

01/10/2013, Ben Nasr, Rv. 256923).
Peraltro, la Corte di Appello, ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen., potrà decidere nel merito
integrando la sentenza con la motivazione, senza alcuna necessità di rinviare gli atti al giudice
di primo grado (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118; si vedano anche Sez. 6, n.
26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513; Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, Dicandia, Rv.
247252; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, Ignatiuk, Rv. 246227).
P.Q.M.

giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016
nsigliere estensore

Il Presidente

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di L’aquila per il relativo

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