Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22501 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22501 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIANG AMADOU N. IL 03/01/1952
avverso la sentenza n. 2018/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 05/02/2013

Niang Amadou
N.R.G. 20358/2012
Considerato che:
L’Avvocato Marco Quadrelli — quale difensore di Niang Amadou – ricorre
avverso la sentenza, in data 17.02.2012, della Corte di Appello di Genova,
— per il reato di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi – alla pena
di mesi 2 di reclusione ed € 400,00 di multa e, chiedendone l’annullamento,
osserva genericamente che vi sarebbe carenza di motivazione con riguardo
al diniego dell’attenuanti di cui all’ad. 62 n. 4 del cod. penale.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in
relazione all’ari 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello e
avendo, in particolare, ben evidenziato perché non ritiene di concedere
l’attenuante di cui all’ad. 62 n. 4 del cod. penale (si veda pagina 4
dell’impugnata sentenza). Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la
mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581
cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del
22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492
del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Si rileva, in proposito, che le valutazioni di merito sono insindacabili nel
giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di
specie (Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. dep. 16/12/1999 – Rv.
214794).
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

confermativa della sentenza di primo grado, con la quale è stato condannato

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 05/02/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano ‘asino

dente
Dott

‘bero Carmenini

spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa

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