Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2250 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2250 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ALIA PETRIT N. IL 18/03/1971
avverso la sentenza n. 12344/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 10/05/2012, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Alia Petrit – imputato del reato di
cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309 ed altro; il tutto come contestato in
atti – la pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione ed e
20.000,00 di multa.

legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al decreto di fissazione
dell’udienza ed alla congruità della pena.
3. Le censure dedotte nel ricorso, compresa quella in rito, sono del tutto
generiche e comunque manifestamente infondate. Il

– tenuto conto,

peraltro, della peculiare natura processuale della sentenza di applicazione pena,
ex art. 444 cpp – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della
decisione; ivi comprese: la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp
per l’assoluzione nel merito dell’imputato e la congruità della pena, come
concordata tra le parti ed applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Alia Petrit
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il Presi ente

2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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