Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 225 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 225 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLE SALVATORE N. IL 04/12/1957
avverso l’ordinanza n. 305/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte di appello di Reggio Calabria, dovendo decidere quale giudice
dell’esecuzione, in data 13.12.2012, sentite le parti, dichiarava la propria
incompetenza ritenendo la competenza, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., del
Tribunale di Locri.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’interessato,
Pelle Salvatore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in

Il ricorso deve dichiarato inammissibile.
Invero, non è ricorribile per cassazione, ancorché adottato in forma di
ordinanza e non di sentenza, il provvedimento con il quale il giudice declina la
propria competenza, potendo solo dar luogo a conflitto di giurisdizione o di
competenza. (Sez. 5, n. 14892 del 29/01/2010, Bondi, rv. 246845).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

relazione all’art. 665 cod. proc. pen..

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