Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22498 del 07/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22498 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MISSO GIUSEPPE N. IL 19/05/1976
FERRARA ANTONIO N. IL 09/03/1977
avverso la sentenza n. 4761/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesca LOY, ha concluso chiedendo
la declaratoria di inammissibilità del ricorso di MISSO e il rigetto di quello del FERRARA.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 3 febbraio 2015, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, ha -per quanto qui di
interesse- ridotto la pena irrogata a Giuseppe MISSO e Antonio FERRARA, condannati per il
reato, commesso in concorso con Salvatore De Santis (non appellante), di tentato furto

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore propone ricorso l’imputato MISSO, deducendo vizi di
motivazione con un unico motivo.
Il ricorrente lamenta la mancata considerazione nella rideterminazione della pena del
comportamento processuale dell’imputato, avendo reso ampia confessione ed avendo iniziato
un percorso di collaborazione con la giustizia.
3. Con atto sottoscritto dal suo difensore propone ricorso l’imputato FERRARA, deducendo la
violazione di legge perché sarebbe stata omessa la citazione nel giudizio di appello.
Il FERRARA, dal momento dell’arresto, non è mai più uscito dal carcere. Deduce inoltre il
difensore che la notifica della citazione non sarebbe stata fatta neppure presso il domicilio
eletto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondate sono le doglianze proposte nel ricorso dell’imputato MISSO.
Come si è detto il ricorrente lamenta la mancata considerazione nella rideterminazione della
pena (essendo stata negata la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate
aggravanti) del comportamento processuale dell’imputato, avendo reso ampia confessione ed
avendo iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia.
Valutando l’analoga doglianza proposta con l’atto di appello, la Corte territoriale ha indicato le
ragioni fondanti il giudizio di comparazione in termini di equivalenza tra le attenuanti e le
aggravanti e, peraltro, ha ridotto la pena inflitta in primo grado.
Si tratta di motivazione sufficiente ed esente da vizi logici.
In proposito, va rimarcato che la concessione delle attenuanti generiche e il connesso giudizio
di bilanciamento, con le aggravanti o con la recidiva, sono statuizioni che l’ordinamento rimette
alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità
quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso
di specie la Corte d’Appello non ha mancato di motivare la propria decisione, facendo
riferimento al numero delle aggravanti e alla cospicua importanza della recidiva. Siffatta linea
argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni
della decisione adottata; d’altra parte non è necessario, per soddisfare l’obbligo della
motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art.

2

aggravato nella abitazione di Daniele Bizzarri.

•-■

133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale
giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
Va qui ulteriormente detto che la motivazione articolata dalla Corte di Appello consente di
ritenere ampiamente giustificata anche l’entità della pena irrogata, giacché si tratta di un
giudizio di fatto (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell’Anna e altri, Rv. 227142; Sez. 4, n.
2840 del 21/02/1997, La Legname e altro, Rv. 207668).
Né può trascurarsi che è certamente inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di

5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; precedenti conformi:

n. 481 del 1992, Rv.

188951; n. 829 del 1995, Rv. 200641; n. 1182 del 2008, Rv. 238851).
3. Fondato è il ricorso dell’imputato FERRARA.
Agli atti non risulta notificata al FERRARA copia del decreto di citazione in appello, mentre
risulta solo notificato tale atto al difensore di fiducia, che però non è comparso in giudizio,
sicché le conclusioni sono state rassegnate da un difensore d’ufficio.
Essendo stata omessa la notifica, si è verificata una nu llità assoluta ed insanabile della
citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
4. In ragione dei suesposti motivi, il ricorso del MISSO deve essere dichiarato inammissibile e
il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro
1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La sentenza va invece annullata in relazione alla posizione dell’imputato FERRARA e gli atti
vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di MISSO GIUSEPPE e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FERRARA ANTONIO con rinvio per nuovo esame
ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016
ofisigli re

tensore

Il presidente

mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA