Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22497 del 07/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22497 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO PIETRO N. IL 24/06/1973
avverso la sentenza n. 826/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
14/02/2014
,
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott
che ha concluso per

/
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesca LOY, ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 14 febbraio 2014, ha parzialmente
riformato, riducendo la somma liquidata a titolo di rifusione delle spese in favore della parte
civile, la pronunzia del Tribunale di Rimini, con la quale Pietro RUSSO era stato condannato per
i reati di violenza privata e minaccia aggravata in danno di Stefano Bedetti.

2.1. Con il primo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in ordine alla sussistenza
di prove relative ai reati ascritti.
Il ricorrente sostiene che all’esito dell’istruttoria dibattimentale non sarebbero emerse prove a
suo carico, in quanto le circostanze riferite dalla persona offesa, costituitasi parte civile, non
sarebbero riscontrate in buona parte da quanto riferito dall’altro teste escusso.
Sostiene altresì che il suo difensore non sarebbe stato messo in grado di esaminare la persona
offesa per poter dimostrare, oltre che la sua inattendibilità, che le condotte poste in essere
erano state frutto di provocazione
2.2. Con il secondo motivo vengono dedotti vizi motivazionali in ordine al trattamento
sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la prescrizione dei reati prima della sentenza di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato solo con riferimento all’eccepita estinzione dei reati ascritti per decorso
del termine prescrizionale.
Infatti entrambe le condotte sono state commesse in data 4 giugno 2005 e, pertanto, non
risultando cause di sospensione, i reati si sono estinti il 4 dicembre 2012, ovvero in data
antecedente a quella in cui è stata emessa la sentenza di appello.
Sebbene gli altri motivi dedotti dal ricorrente siano manifestamente infondati, deve essere
dichiarata la prescrizione, giacché -come si evince dalla informazione provvisoria della
sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 17 dicembre 2015 (nel proc. c. Ricci)- “il
ricorso non può considerarsi inammissibile se con esso viene dedotta – anche se con un unico
motivo – l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello”.
2. L’annullamento della sentenza agli effetti penali, per essere i reati estinti per intervenuta
prescrizione, impone comunque la valutazione agli effetti civili delle doglianze del ricorrente
sulla affermazione della sua responsabilità.
Tali doglianze vanno disattese, giacché appaiono, da una parte, finalizzate a ricostruire i fatti in
maniera diversa da quella che emerge nelle sentenze di merito e, dall’altra, reiterano
pedissequamente quelle proposte in appello, in relazione alle quali la Corte territoriale ha reso
congrua e logica motivazione.

2

2. Con atto sottoscritto personalmente ha proposto ricorso l’imputato.

,

e

In proposito vanno ribaditi i principi secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del
reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del
fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano
dagli atti in modo assolutamente non contestabile (cosi Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244274).

stata data congrua e logica risposta in ordine alla responsabilità per i fatti ascritti e di
conseguenza si è esaurientemente motivato anche per decidere, ai sensi dell’art. 578 cod.
proc. pen,. sulle questioni civili.
Quindi, sebbene fosse già maturata la prescrizione dei reati, la Corte territoriale, omettendo di
rilevarla, ha valutato approfonditamente il compendio probatorio anche ai fini delle statuizioni
civili (si veda in materia Sez. Unite, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit., Rv. 244273;
conf., in seguito, Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283; Sez. 6, n. 16155 del
20/03/2013, Galati, Rv. 255666; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138).
E’ peraltro principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che la previsione di cui
all’art. 578 cod. proc. pen. – per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che
dichiarino l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo
grado condanna, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi
della sentenza che concernono gli interessi civili – comporta che i motivi di impugnazione
dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla
condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza
dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.;
pertanto, solo la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla
responsabilità dell’imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle
statuizioni civili (tra le più recenti, Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, Lazzari, Rv. 262175; Sez.
6, Sentenza n. 5888 del 21/01/2014, Rv. 258999; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati e
altri, Rv. 255666).

P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti
per intervenuta prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016
nsiglie e es ensore

Il presidente

Nella sentenza di appello in esame su tutte le questioni prospettate dalla difesa dell’imputato è

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