Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22495 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22495 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ADDONA DARIO N. IL 11/07/1973
avverso la sentenza n. 1381/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/07/2011
i*•

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 05/02/2013

D’Addona Dario
N.R.G. 15956/2012
Considerato che:
L’Avvocato Alessandro Stipo — quale difensore di D’Addona Dario ricorre avverso la sentenza, in data 14.07.2011, della Corte di Appello di
Milano, che in riforma della sentenza di primo grado – con la quale era stato

condannato per il reato di furto aggravato — ridusse la pena in quella di mesi
8 di reclusione ed € 300,00 di multa; il difensore dell’imputato, chiedendone
l’annullamento, osserva, unicamente, che “la Corte di appello di Milano non
ha adeguatamente motivato la mancata assoluzione dell’imputato”.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e
legittimo rinvio per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le
ragioni per le quali ritiene ampiamente provata la penale responsabilità del
ricorrente (che è stato sorpreso all’interno dell’autovettura rubata ed ha
ammesso il furto; si vedano le pagine 3 e 4 dell’impugnata sentenza).
A fronte di quanto sopra il difensore dell’imputato si limita alla
genericissima contestazione di cui sopra. Questa Corte ha stabilito, in
proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei
motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. (Sez.
1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648;
Sez. 3, Sentenza n. 35492 del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv.
237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
i

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 05/02/2013

spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa

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