Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2249 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2249 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Coltella Marco, nato a Bari il 21.5.84
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 16.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Vista la memoria depositata il 16.10.12
osserva
La decisione della Corte d’appello oggetto di ricorso ha accolto solo uno dei motivi di
gravame, quello sulla continuazione, ed ha rideterminato la pena in anni quattro e giorni dieci
di reclusione e 18.000 di multa respingendo, però, quelli relativi al diniego dell’attenuante
speciale del comma 5 e delle attenuanti generiche.
Il presente gravame si duole di tale reiezione criticando la motivazione della Corte
definita assertiva a fronte della obiezione difensiva secondo cui non si è tenuto conto del fatto
che l’imputato si è semplicemente prestato al trasporto dello stupefacente, nel vano bagagliaio
della sua auto, ma che ignorava qualità e quantità. Peraltro, la mancanza di una perizia
impedisce di avere certezze sul punto mentre, se effettuata – ove si fosse riscontrata una
percentuale di purezza pari all’8-10% (quale normalmente viene riscontrata per accertamenti peritali di
questo tipo) — il quantitativo sequestrato si sarebbe ridotto da 871 gr. a poche decine di grammi.

Data Udienza: 16/11/2012

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Anche la semplice esposizione sintetica delle ragioni poste alla base del gravame
illumina circa il tipo di censure che il ricorrente propone.
A prescindere dalla preliminare considerazione che i motivi di ricorso sono del tutto
reiterativi di quelli d’appello, espressamente considerati dai giudici di quel gravame e
motivatamente disattesi (sì che i presenti motivi dovrebbero essere considerati inammissibili
già solo per questa ragione dovendosi considerare “apparenti” (sez. V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708) Vi
è, comunque, da soggiungere che è il tipo di argomenti svolti per ribattere alle considerazioni
della corte che non può essere consentito in questa sede di legittimità ove ciò che può essere
censurata è solo la logica che sottostà alla motivazione, vale a dire la coerenza dei sillogismi
con i quali sono state commentate le emergenze processuali.
Vi è da dire, però, che non difetta certo di logica una motivazione sol perché giunga a
determinate conclusioni laddove in teoria i medesimi elementi si prestino a letture alternative.
Ciò vale, in special modo, quando si verta in tema di circostanze il cui riconoscimento o meno
rappresenta una tipica espressione di giudizio di merito e, come tale, insindacabile in sede di
legittimità, purché il giudice di merito dia conto della valutazione operata.
Certamente il giudice di appello ha, nella specie, dato conto della propria scelta
valorizzando il dato ponderale unitamente alle “allarmanti”modalità del fatto (quali
obiettivamente emergono di verbale di arresto in atti) (come detto, il ricorrente è stato colto alla guida di
una autovettura, sprovvisto di patente e con la droga nel bagagliaio).

A fronte di tale considerazione oggettiva ed indiscussa, a nulla vale lo sforzo difensivo di
prospettare la cosa in un’ottica attenuata facendo leva sulla “ignoranza” da parte dell’imputato
di quale e quanta droga egli stesse trasportando trattandosi di profilo chiaramente (e – sia
consentito qui soggiungere – giustamente) considerato ininfluente vista la complessità della vicenda
(che potrebbe giustificare la evocazione del noto latinetto «qui in re illecita versatur tenetur etiam pro casu»).

Peraltro, va soggiunto che il mancato espletamento della perizia è anche conseguenza della
libera scelta dell’imputato di accettare di essere giudicato con il rito abbreviato e, quindi, “allo
stato degli atti”
Analogamente incensurabile è stata la scelta della Corte di avallare la decisione del
primo giudice di negare le attenuanti generiche visto che essa è il risultato di un
apprezzamento di fatto esplicitato chiaramente nel senso della assenza di valide ragioni per
tale riconoscimento, posto anche che a fronte del notevole quantitativo di stupefacente il
giudice ha applicato il minimo della pena e che il trattamento sanzionatorio è obiettivamente
risultato “benevolo” grazie anche alla mancata contestazione della recidiva (che invece sarebbe
stata giustificata dalla presenza di un precedente).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

DEPOSITATA

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Il í

Anche il diniego delle attenuanti generiche viene censurato perché non può considerarsi valida
come ragione la mancata contestazione della recidiva.
Con la memoria, il ricorrente ribadisce tale punto di vista contestando il fatto che il
procedimento sia stato inoltrato a questa sezione per una declaratoria di inammissibilità.

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