Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22489 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22489 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Pino Bonomo, nato a Crotone il 1.5.1954
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino il 17/2/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2016 la Corte di appello di Torino ha
convalidato l’arresto di Di Pino Bonomo operato il 15 febbraio 2016 da parte di
ufficiali della Squadra Mobile di Torino, ai sensi degli artt. 11 e 12 L. 69/2005, in
esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 15.12.2008 dall’autorità
giudiziaria tedesca per i reati di truffa aggravata, falsificazione di carte di
pagamento e altro ed ha applicato nei confronti dell’arrestato la misura della
custodia cautelare in carcere, ritenuta necessaria per garantire la consegna del
Di Pino allo Stato di emissione del mandato in considerazione del pericolo di fuga
dedotto dalla precedente sottrazione dell’interessato all’esecuzione della
sentenza in data 3.12.20014, con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva

Data Udienza: 19/04/2016

,

dichiarato sussistere le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna
delle autorità tedesche a condizione che il Di Pino, dopo essere stato ascoltato,
sia rinviato in Italia per scontarvi l’eventuale condanna. La stessa Corte di
appello di Catanzaro ha, in data 26.1.2015, dato atto del mancato rintraccio del
Di Pino e della conseguente impossibilità di dare esecuzione alla consegna nei

2. Di Pino Bonomo ricorre personalmente avverso la suindicata ordinanza,
deducendo:
A) Vizi di motivazione in relazione al ritenuto mancato precedente rintraccio,
imputabile esclusivamente ad una situazione contingente e non certo
riconducibile ad una irreperibilità del ricorrente, che tra la fine del 2014 e l’inizio
del 2015 ha vissuto regolarmente nel territorio del Comune di Crotone e non si è
in alcun modo sottratto alle ricerche dell’autorità, mentre dai suoi precedenti
penali non è logicamente ricavabile alcun pericolo di fuga, al contrario escluso
dall’essersi egli presentato spontaneamente presso la Questura di Torino il
17.2.2016.
B) Violazione di legge con riferimento all’art. 2 L. 69/2005 e 275, comma 3
bis, cod. proc. pen. per omessa valutazione dell’adeguatezza di misure meno
afflittive.
C) Violazione di legge in relazione al mancato accertamento dell’attuale
validità ed efficacia del mandato di arresto europeo in questione a distanza di
otto anni dalla data della sua emissione.
D) Violazione di legge con riferimento all’art. 18, lett. r) L. 69/2005, poiché
la cittadinanza italiana del ricorrente e la sua stabile residenza nel territorio
nazionale avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale al diniego della
consegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. L’inesistenza della sottrazione
dello stesso ricorrente all’esecuzione della decisione di consegna, passata in
giudicato, pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro è
infatti solo labialmente affermata. Il Collegio osserva al riguardo che la
precedente sottrazione del ricorrente all’esecuzione del provvedimento appare
autonomamente idonea a giustificare l’esistenza delle ritenute esigenze cautelari,
tenuto conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è
richiesta la consegna non si sottragga alla stessa (art. 9, comma 4, L. 69/2005).

tempi stabiliti dalla legge.

2. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è anche il secondo
motivo di ricorso, poiché il provvedimento impugnato giustifica adeguatamente
la ritenuta insufficienza di misure meno afflittive con riferimento alla precedente
sottrazione all’esecuzione del provvedimento di consegna.

3. Manifestamente infondato si rivela anche il terzo motivo di ricorso. In

della richiesta di consegna, la perdurante validità della richiesta si ricava dalla
perdurante iscrizione di quel titolo nel S.I.S..

4. Inammissibile deve infine ritenersi il quarto motivo di ricorso, in quanto la
decisione di consegna, peraltro già sottoposta alla condizione di cui all’art. 18,
lett. r) L. 69/2005, è passata in giudicato. La questione eccede dunque il
carattere cautelare del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter
Disp. Att. c.p.p.

Così deciso il 19/4/2016.

mancanza di qualsivoglia allegazione circa il venir meno del titolo posto a base

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