Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22487 del 24/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 22487 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREA GIUSEPPE nato il 08/10/1969 a REGGIO CALABRIA
avverso la sentenza del 23/01/2014 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI, che ha concluso
per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al
trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto del ricorso proposto

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 24/05/2016

R.G.Cass. n. 29496/14

Corte Suprema di Cassazione

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Si duole Giuseppe CREA, per il tramite del proprio difensore di

fiducia, della sentenza in data 23.01.2014 con cui la Corte d’appello di
Reggio Calabria ha confermato la pronuncia emessa dal g.u.p. del
Tribunale del capoluogo, di condanna dell’imputato alla pena di anni
due, mesi due di reclusione ed C 8.000,00 di multa per violazione

comma della norma incriminatrice, in relazione alla detenzione a fine di
spaccio di poco meno di gr. 25 di cocaina, custoditi all’interno del
giubbotto rinvenuto nella vettura alla cui guida era stata fermato il
prevenuto, il cui manifesto nervosismo aveva insospettito gli agenti
operanti.
Due sono le censure all’uopo formalizzate dal legale ricorrente:
> violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., stante la
“aperta violazione di legge”, con riferimento all’art. 73 co. 1

bis

D.P.R. 309/90, e, insieme, la manifesta illogicità dell’apparato
motivazionale della impugnata sentenza, per aver ritenuto
sussistente la destinazione a terzi dello stupefacente caduto in
sequestro “sulla base del solo dato quantitativo e però in difetto della
valutazione del contesto complessivo della vicenda e delle connesse
circostanze evidenziate dalla difesa, comprovanti (invece) un uso
esclusivamente personale della sostanza”, ossia le modalità di
presentazione della cocaina, la rudimentalità della sua custodia, in
assenza di altro tipo di droghe, l’esito negativo della perquisizione
domiciliare compiuta dagli operanti;
> violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione
alle argomentazioni utilizzate dal giudice distrettuale per
disattendere la chiesta concessione delle attenuanti generiche,
reputate illogiche e contraddittorie, essendo stato valorizzato un
unico e risalente precedente non specifico, anziché l’assenza di altri
procedimenti a carico del prevenuto, il cui comportamento
processuale è stato altresì bollato come “non genuino”, unicamente
perché consistito nella rivendicazione della destinazione della droga a
proprio uso personale, in quanto assuntore di tale tipo di sostanza
stupefacente.

dell’art. 73 co. 1 bis D.P.R. 309/90, ritenuta l’ipotesi di cui al quinto

R.G.Cass. n. 29496/14

2.

Corte Suprema di Cassazione

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio,

ancorché unicamente per lo ius superveniens.
Invero, nessuno dei motivi di doglianza allegati dalla difesa del
CREA merita di essere condiviso, dovendo anzi essere qualificati come
inammissibili.
Il primo, infatti, consiste in un motivo non consentito, poiché si
risolve nella mera lettura alternativa delle risultanze processuali, a
fronte di uno sviluppo argomentativo della sentenza impugnata

manifesta incongruenza – la sola che legittimi l’intervento di questa
Corte, chiamata unicamente a verificare la tenuta logica del discorso
svolto dal giudice di merito – avendo la Corte reggina dato conto delle
ragioni a sostegno della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni
dell’imputato, per sua stessa ammissione afflitto da seri problemi
economici, tenuto al sostentamento di una famiglia di quattro persone e,
peraltro, dedito ad un consumo modesto di cocaina, nell’ordine di uno o
due grammi a settimana, perciò viepiù inidoneo a legittimare la
costituzione di una scorta destinata a durare lunghissimo tempo ed
avente, soprattutto, un costo non sostenibile dal prevenuto.
Analogamente, per ciò che concerne il profilo residuale, non
censurabile risulta la motivazione del giudice distrettuale che, al di là del
precedente e del comportamento processuale, ha precipuamente
sottolineato l’assenza di elementi positivi in grado di legittimare la
concessione del beneficio.

3.

Fermo quanto sopra, è notorio che, successivamente alla

pronuncia della cui impugnazione si tratta, la norma incriminatrice ha
subito ulteriori modifiche, in senso favorevole all’imputato, ai sensi del
d.l. 20.03.2014 n. 36, convertito in legge 16.05.2014 n. 79: discende
da ciò, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite, che “Il diritto
dell’imputato, desumibile dall’art. 2, comma quarto, cod. pen., di
essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli
succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il
dovere di applicare la “lex mitior” anche nel caso in cui la pena inflitta
con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in
quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di
uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della
sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri
edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità” (così la

connotato da una propria coerenza e comunque non certo inficiato da

R.G.Cass. n. 29496/14

Corte Suprema di Cassazione

sent. n. 46653 del 26.06.2015, Della Fazia, Rv. 265110, relativa giusto
ad un’ipotesi di reato ex art 73 co. 5 D.P.R. 309/90).
Inoltre, con la medesima sentenza testé citata, le Sezioni Unite
hanno puntualizzato, alla luce della (legittima) erosione del principio
dell’intangibilità del giudicato ogniqualvolta esso entra in rotta di
collisione con l’esigenza di tutela di un diritto fondamentale della
persona – a tale riguardo venendo in considerazione i parametri
costituzionali di cui agli artt. 2, 24 e 27 della Carta Fondamentale,

l’ampliamento dei poteri del giudice dell’esecuzione – che “In tema di
successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche
d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento
sanzionatorio per l’imputato, anche in presenza di un ricorso
inammissibile…”

da intendersi con esclusione dei soli casi di

inammissibilità per tardività, in tal caso essendosi in presenza di un già
perfezionato giudicato formale – “… disponendo, ai sensi dell’art. 609
cod. proc. pen., l’annullamento sul punto della sentenza impugnata
pronunciata prima delle modifiche normative ‘in melius’ ” (cfr. sent. cit.,
Rv. 265111).
In applicazione di tali principi la sentenza va dunque annullata e
rimessa ad altro giudice per la determinazione del quantum di pena.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione
della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24.05.2016

evocati anche con la massima che precede, e, correlativamente,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA