Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22485 del 10/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22485 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PC. &jTi

Avet, k)Prpoti .

DI PUORTO VINCENZO nato il 20/03/1988 a CASERTA
MARTINO MASSIMILIANO CIPRIANO nato il 19/12/1985 a CASERTA

avverso la sentenza del 30/04/2013 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO,
che ha concluso per la rettifica della pena in misura di mesi due e giorni venti di
reclusione, ovvero per l’annullamento senza rinvio sul punto, con rideterminazione
della pena in tali termini;

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 10/05/2016

R.G.Cass. n. 24526/14

Corte Suprema di Cassazione

CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1.

Con sentenza in data 30.04.2013 il Tribunale di S. Maria Capua

Vetere dichiarava Vincenzo DI PUORTO e Massimiliano Cipriano
MARTINO colpevoli del reato previsto e punito dall’art. 337 cod. pen.
loro ascritto in concorso, l’uno come conducente e l’altro come
passeggero del ciclomotore meglio specificato nel capo d’accusa,
dapprima per non essersi arrestati alla intimazione d’ALT da parte dei

di guida” tenuta nell’occasione; quindi per aver opposto resistenza attiva
ai militari anzidetti una volta bloccati: donde la loro condanna, con le
concesse attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla
pena di giustizia di mesi due di reclusione ciascuno, per entrambi
sospesa alle condizioni di legge.

2.

Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso il P.G.

presso la Corte d’appello di Napoli, il quale lamenta violazione di legge
con riferimento al trattamento sanzionatorio stabilito a carico dei due
imputati, che non avrebbe potuto essere inferiore a mesi due e giorni
venti di reclusione ciascuno.

3.

In effetti, la pena irrogata è illegittima perché inferiore al

minimo di legge, che, così come calcolato dal ricorrente P.G., non può
qui scendere al di sotto della soglia indicata di mesi due e giorni venti di
reclusione ciascuno, cui si perviene muovendo dal minimo edittale – cui
il primo giudice ha comunque implicitamente fatto chiaro riferimento,
alla luce del trattamento sanzionatorio finale irrogato, nonché stante
l’espresso richiamo alla

“ammissione degli addebiti” ed alla “non

particolare gravità della condotta” posta in essere dai due imputati, di
cui ha rimarcato altresì l’incensuratezza, formulando nei loro confronti
una prognosi positiva, quanto all’astensione dalla commissione in futuro
di ulteriori illeciti – ed applicando quindi le due riduzioni connesse
all’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche (nella loro
massima estensione, per le medesime ragioni di cui sopra) ed alla scelta
del rito.
Sussistono perciò gli estremi per l’applicazione del disposto
dell’art. 619 cod. proc. pen., con conseguente rettifica della pena nei
termini anzidetti, senza necessità di pronunciare annullamento.

Carabinieri, “mettendo in pericolo la pubblica incolumità con la condotta

R.G.Cass. n. 24526/14

Corte Suprema di Cassazione

P.Q.M.
Rettifica la pena inflitta a DI PUORTO Vincenzo e MARTINO Massimiliano
Cipriano in mesi due e giorni venti di reclusione ciascuno.

Così deciso in Roma, il 10.05.2016

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