Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22483 del 10/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 22483 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
Fiumanò Pacheco Adriano, nato in Equador il 22/02/1991

avverso la sentenza del 23/12/2013 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata limitatamente alla pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano
riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Pavia del 14 gennaio 2013,
che aveva dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, Adriano Fiumanò Pacheco
responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
(illecita detenzione di hashish), riducendo la pena inflittagli e confermando nel
resto.

Data Udienza: 10/05/2016

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato,
enunciando, deducendo motivi cosi riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.:

la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa

partecipazione del difensore, in quanto legittimamente impedito, all’udienza
davanti alla Corte di appello;
– la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va ribadito il consolidato orientamento affermato dalla giurisprudenza di
legittimità secondo il quale, al procedimento camerale del giudizio abbreviato di
appello non si applica l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che impone il
rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore (tra le tante Sez. 4,
n. 25143 del 18/12/2014, Piperi, Rv. 263852; Sez. 5, n. 36623 del 16/07/2010,
Borra, Rv. 248435).
Nell’udienza camerale in questione, la presenza delle parti é infatti
facoltativa e solo per l’imputato é espressamente previsto (dall’art. 599, comma
2, cod. proc. pen.), che, ove egli abbia manifestato la volontà di presenziare alla
udienza, quest’ultima deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento.
Pertanto, nessuna nullità si è verificata nel caso in esame, considerato, tra
l’altro, che l’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del
difensore difettava in ogni caso dei necessari requisiti indicati dalla
giurisprudenza di legittimità per il suo accoglimento (Sez. U, n. 29529 del
25/06/2009, De Martino, Rv. 244109; Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep.
2015, Torchio, Rv. 262912), non avendo il difensore rappresentato l’impossibilità
di potersi avvalere di un sostituto processuale.

3. Prima di procedere all’esame del motivo vertente sulla dosimetria della
pena, deve essere rilevato in via assorbente che, successivamente alla sentenza
impugnata, il trattamento sanzionatorio del reato di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990 ha subito una modificazione di favore per l’imputato.
A seguito dell’entrata in vigore dei decreti-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e 20 marzo
2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, il

pena.

legislatore ha mutato la disciplina del fatto di lieve entità, di cui al comma 5
dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, che è divenuto autonoma ipotesi di reato e non
costituisce più, di conseguenza, una circostanza attenuante come nel sistema
previgente, con una duplice e sensibile riduzione della pena edittale in
precedenza prevista.
In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, va quindi
dichiarato – anche di ufficio e in presenza di un ricorso inammissibile l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento

rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, fermo restando, ai sensi
dell’art. 624 cod. proc. pen., il giudicato di condanna nei termini definitivamente
cristallizzati nella sentenza impugnata.
Va ricordato che, nella rideterminazione della pena, il giudice del rinvio non
è vincolato a rigidi criteri proporzionali tra la vecchia e la nuova pena, che può
essere liberamente quantificata alla luce della nuova cornice edittale, cosicché
l’unico concreto limite invalicabile è quello costituito dalla pena in precedenza
inflitta, quale conseguenza del divieto di reformatio in pejus.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della
pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello
di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della sentenza in
punto di responsabilità.
Così deciso il 10/05/2016.

sanzionatorio (Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111), con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA