Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2248 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2248 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ALBEROLA MINANA OSCAR N. IL 12/12/1972
avverso la sentenza n. 5196/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Milano con sentenza del 30.11.2011 ha confermato la sentenza con la
quale, in data 18.4.2011 il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di
ALBEROLA Minana Oscar per il reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90 (acc.
in Cinisiello Balsamo, il 1.9.2010);

— che, nella specie, risulta accertato in fatto dai giudici del merito che il predetto aveva
effettivamente partecipato alla contestata cessione di sostanze stupefacenti come evidenziato dal
personale di PG operante;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
.fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato R
camera di consiglio del 16.11.2012

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali;

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