Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22477 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22477 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KETTAZ ABDELMOUGHIT N. IL 11/10/1986
avverso la sentenza n. 2445/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CREMONA, del 13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 25/02/2014

’t

R.G. 26070/2013
Considerato che:
Kettaz Abdelmougk ricorre avverso la sentenza del Giudice per l’udienzqa
preliminare del Tribunale di Cremona del 13/3/2013, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la
pena di anni due di reclusione ed C 1000,00 di multa per il reato di cui agli artt.
110 628 commi 1 e 3 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della

Deve al riguardo rilevarsi che: <> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento all’ammissione di
responsabilità da parte dell’imputato.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 25 febbraio 2014

motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA