Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22471 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22471 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANUNTI SERGIO N. IL 19/10/1985
avverso la sentenza n. 1787/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 25/02/2014

R.G. 21015/2013

Considerato che:
Panunti Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 11/7/2012,
confermativa della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma del
16/12/2008, con la quale è stato condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione
ed C 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 110, 56, 628 commi 2 e 3 n. 1 cod. pen. b)

comma 1, lett. e); si duole dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e della
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti ed alla concessione delle attenuanti generiche
considerate equivalenti alla contestata recidiva.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 25 febbraio 2014

582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA