Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22470 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22470 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REGGIA GIUSEPPE N. IL 31/05/1956
avverso la sentenza n. 5331/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 25/02/2014

R.G. 20979/2013

Considerato che:
Reggia Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del
9/5/2012, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 12/7/2010, rideterminava
la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod.
pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); si duole del

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto che la pena è stata rideterminata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
riconoscendo l’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 25 febbraio 2014

mancato contenimento della pena nei minimi edittali.

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