Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22470 del 12/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22470 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Fermo, contro
l’ordinanza del giudice delle indagini preliminari del 26/03/2015
pronunciata nei confronti di MORI FABIO nato il 20/07/1956;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;

FATTO e DIRITTO

1. Il Pubblico Ministero presso il tribunale di Fermo chiedeva al
giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale l’archiviazione del
proc. pen. n. 3994/14 RGNR a carico di MORI Fabio indagato per il reato
di cui all’art. 640 cod. pen.

Data Udienza: 12/05/2016

A seguito di opposizione

all’archiviazione, il giudice per le

indagini preliminari, a scioglimento della riserva assunta all’udienza di
comparizione delle parti, accoglieva l’opposizione e trasmetteva gli atti
al Pubblico Ministero per la formulazione coatta del capo d’imputazione

2.

Contro il suddetto provvedimento, il Pubblico Ministero ha

proposto ricorso per cassazione deducendone l’abnormità non
rientrando nei poteri del giudice per le indagini preliminari disporre
l’imputazione coattiva per reati per i quali il Mori non era indagato,
senza neppure disporre l’iscrizione dei suddetti reati nel registro delle
notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen. e senza decidere in ordine al
reato di cui all’art. 640 cod. pen. «non dando conto se anche rispetto a
tale fattispecie dovesse procedersi o meno alla formulazione
dell’imputazione».

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Mario
Fraticelli, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

4. Il ricorso è fondato per le ragioni addotte dal ricorrente che
trovano un ampio riscontro nella giurisprudenza di questa Corte di
legittimità secondo la quale

«Esorbita dai poteri del giudice per le

indagini preliminari e costituisce, pertanto, atto abnorme, sia l’ordine di
imputazione coatta ex art. 409 c.p.p., comma 5, nei confronti di
persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all’indagato per
fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto
l’archiviazione»: SSUU 4319/2014 riv 257786; SSUU 22909/2005 riv
231163.
Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso

P.Q.M.
ANNULLA

2

per i reati di cui agli artt. 485-491 cod. pen.

senza rinvio il provvedimento impugnato
DISPONE
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore
corso.

Così deciso il 12/05/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA