Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2247 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2247 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ANGELO UGO N. IL 18/09/1935
avverso la sentenza n. 1206/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
17/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Salerno con sentenza del 17.2.2012 ha confermato la sentenza
24.6.2010 del Tribunale monocratico di quella città, ribadendo l’affermazione della penale
responsabilità di D’ANGELO Ugo quale legale rappresentante della “D’Angelo Ugo Costruzioni”
— per il delitto di cui all’art. 2 legge n. 389/1989 (omesso versamento all’I.N.P.S. di ritenute
previdenziali ed assistenziali — in Salerno dal 20.4.2005 al 20.11.2006);
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione per essere stata affermata la propria responsabilità in carenza di alcun accertamento
circa l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti e sulla base della
testimonianza del solo funzionario INPS;
— che tale doglianza è manifestamente infondata, poiché le Sezioni Unite di questa Corte Suprema —
con la sentenza 28.5.2003, n. 10, ric. Silvestri — hanno affermato il principio secondo il quale il
reato di cui all’art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 non è configurabile in assenza del materiale
esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, osservando che il riferimento del
legislatore alle “ritenute operate” sulla retribuzione deve essere interpretato nel senso che non può
essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta al creditore.
Nella fattispecie in esame risulta accertato, invece, in punto di fatto, che ai lavoratori sono siate
versate le retribuzioni, come risulta dai modelli DM10 e dalle dichiarazioni del teste escusso e non
risultano addotti elementi di segno contrario.
— che, come correttamente ricordato dai giudici del gravame, questa Corte ha più volte affermato
che l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un’imputazione
di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia
mediante il ricorso a prove documentali (come i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di
lavoro all’INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria (Sez. III n.14839, 16
aprile 2010 ed altre prec. conf.)
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato RI
sella camera di consiglio del 16.11,2012

,r3ITATA

IN CAN CELLERIA
16 6EN 7.013
Il Funzionario Otudiziario

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