Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22469 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22469 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERLI DUNIA N. IL 21/12/1982
avverso la sentenza n. 3039/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 25/02/2014
coa-76
R.G. l-9565/2013
Considerato che:
Merli Dunia ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 3/12/2012 che, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 6/4/2009, concesse le attenuanti
generiche, rideterminava la pena in mesi due e giorni venti di reclusione ed C 150,00 di multa
per il reat a lei ascritto di cui all’art. 648 cod. pen. chiedendone l’annullamento ai sensi
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p., limitandosi a contenere una generica critica alla decisione della Corte territoriale
che, al contrario, risulta motivata in modo più esaustivo in ordine ai punti segnalati nel ricorso;
al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivirende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 febbraio 2014
dell’art. 606, comma 1, lett. e) con riferimento all’elemento psicologico del reato ed alla