Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22468 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22468 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
ALONZO FABIO, nato a Catania il 22/04/1982,
avverso l’ordinanza del 14/01/2016 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame,
confermava l’ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva
disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente,
1

Data Udienza: 05/05/2016

in ordine al reato di rapina aggravata dalle più persone riunite e di sequestro di
persona.
2. Rilevava il Tribunale che era stata raggiunta la prova che l’indagato, in
concorso con altri correi, avesse organizzato una rapina ai danni di una ditta di
fornitura di generi alimentari, effettuata con la sua complicità quale
autotrasportatore della merce, consistita nel fatto di aver simulato l’avvenuta
rapina ed il sequestro di persona ai suoi danni, che si erano, tuttavia,
effettivamente realizzati attraverso la violenza e la minaccia posta in essere nei

camion era stato bloccato dai suoi complici, i quali si erano poi introdotti nel
mezzo ed avevano costretto il Russo ad accondiscendere alle loro richieste,
successivamente trasferendolo in un’altra autovettura, dove l’avrebbero tenuto
sotto sequestro mentre altri complici si erano impadroniti del camion e del suo
carico.
3. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo:
1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza sotto il profilo della errata qualificazione giuridica del
fatto; dal momento che, una volta provato che la rapina era stata soltanto
simulata stante il preventivo accordo con i complici, il fatto non avrebbe potuto
essere più qualificato come tale, poiché nessuna reale minaccia era stata
realizzata nei confronti del medesimo Alonzo, il quale aveva la responsabilità
dell’automezzo e della merce contenuta al suo interno, rimanendo ininfluente la
posizione del Russo, semplice passeggero.
2)

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza

dell’esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto
che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine ai requisiti della concretezza e
dell’attualità di detto pericolo, né in ordine alla adeguatezza della misura degli
arresti domiciliari con l’uso di presidi elettronici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
1.Quanto al primo motivo, il Tribunale, con motivazione completa ed immune da
censure logico-giuridiche, ha sottolineato che il fatto doveva qualificarsi come
rapina aggravata in quanto i complici dell’Alonzo avevano esercitato minaccia nei
confronti del Russo Francesco, che si trovava all’interno del camion guidato
dall’Alonzo in quelle circostanze di tempo e di luogo e che era ignaro dell’accordo
illecito tra il guidatore ed i complici.

2

confronti di un suo collega, Russo Francesco, che con lui viaggiava allorquando il

La minaccia era consistita, in primo luogo, nell’avere interrotto la corsa del
camion con la loro auto; successivamente, nell’avvicinarsi al mezzo proferendo ai
due occupanti, come rivela l’uso del plurale, la frase “state tranquilli, non vi
succederà nulla se fate tutto quello che vi diciamo”; ancora, nell’introdursi nel
mezzo prendendone la guida e, successivamente, nel costringere il Russo a
trasferirsi in un’altra autovettura dove sarebbe stato tenuto in ostaggio.
L’assunto difensivo, oltre che generico – nella misura in cui non indica in quale
altra fattispecie di reato andrebbe sussunta la condotta illecita – tenta di

efficacia nella dinamica progressiva di essa, fino al sequestro di persona;
essendosi omesso, peraltro, di specificare quanto invece emerge dall’ordinanza
impugnata, vale a dire il fatto che la presenza del Russo non era un fatto
inusuale ed imprevedibile, poiché questi era un collega dell’Alonzo che, dunque,
al pari di quest’ultimo, stava trasportando la merce della ditta presso cui
lavorava e che gli era stata affidata.
2. In ordine al secondo motivo, la motivazione del Tribunale risulta completa e
priva di censure anche con riguardo alla sussistenza dell’esigenza cautelare
relativa al pericolo di recidiva ed alla adeguatezza della misura.
Infatti, ai fini della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione nel reato,
il Tribunale sottolineava alcuni indici di allarme sociale, costituiti dalla gravità del
fatto dovuta alla certosina programmazione di esso ed alla partecipazione di vari
correi con divisione di compiti, nel che si evidenziava la proditorietà dell’azione,
l’intensità del dolo e la capacità organizzativa degli artefici.
Elementi cui si aggiungeva il rilievo, decisivo anche in termini di attualità ed
adeguatezza, che il ricorrente vantava precedenti penali per fatti specifici, a
dimostrazione del suo spessore criminale non legato alla mera perpetrazione del
singolo episodio in contestazione, ritenendo per questo inefficace ogni altra
misura meno grave.
Tali argomentazioni superano per capacità argomentativa ogni contraria
deduzione difensiva, risultando immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa
sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp.att.c.p.p..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 05.05.2016.
3

sminuire la portata della minaccia verso Russo, che, invece, rivela tutta la sua

Giuseppe Sgadari

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Il consigliere estensore

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