Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22467 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22467 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORENTINO SALVATORE N. IL 07/02/1964
avverso la sentenza n. 2233/2002 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 25/02/2014

,

R.G. 20291/2013
Considerato che:

Fiorentino Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 9/11/2012, confermativa della condanna emessa dal Tribunale di
Catania il 27/5/2002 per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; deduce
l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per non essere stata

Quanto al suddetto motivo proposto, rileva la Corte che, in tema di
ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen.
non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza
attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione della
prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per
l’ipotesi attenuata (Sez. U. n. 9567 del 21/4/1995, Cosmo, Rv. 202003; sez. 2 n.
38803 del 14/10/2008, Geminiani, Rv. 241450). Pertanto il termine massimo di
prescrizione da applicarsi nel caso in esame è quello quindicennale (termine
ordinario di dieci anni, aumentato della metà per effetto degli atti interruttivi)
previsto dalla disciplina antecedente alla legge n.251 del 2005, poiché alla data
di entrata in vigore della predetta legge il procedimento era già pendente in
grado di appello (Corte cost. sentenza n.393 del 2006) essendo stata la sentenza
di primo grado emessa il 27/5/2002. Infatti, secondo la giurisprudenza
consolidata di questa Corte, ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie
di cui all’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, la pendenza del grado di
appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più
favorevoli, ha inizio con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado,
che deve ritenersi intervenuta con la lettura del dispositivo (Sez. U. n. 47008 del
29/10/2009, D’Amato, Rv. 244810; sez. 6 n. 8983 del 16/12/2009, Torrisi, Rv.
246406). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione nel caso di specie,
risalendo il reato al 30/6/2000, non era ancora decorso.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 25 febbraio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA