Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22466 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22466 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Data Udienza: 25/02/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASSANE MOHAMEDD N. IL 08/11/1975
avverso la sentenza n. 10824/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

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R.G. 20336/2013

Considerato che:
Hassane Mohammed ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 5/3/2013
confermativa della sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino del
16/7/2012, con la quale è stato condannato alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed C
800,00 di multa per il reato di cui all’art. 628 commi 1 e 3 cod. pen., chiedendone

proc. pen.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 25 febbraio 2014

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b); deduce la violazione dell’art. 129 cod.

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