Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22465 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22465 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALAFIORE CORRADO N. IL 06/05/1980
avverso la sentenza n. 4256/2012 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 25/02/2014

R.G. 143-24/2013
Considerato che:
Calafiore Corrado ricorre avverso la sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Siracusa del 5/3/2013, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la
pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed € 1200,00 di multa per i reati di cui
agli artt. a) 628 comma 3 n. 1 cod. pen. b) 56, 628 comma 3 n. 1 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.

cod. proc. pen.
Deve al riguardo rilevarsi che: <> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento all’informativa di
reato ed agli atti allegati.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 25 febbraio 2014

Il Presidente

pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 129

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