Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22464 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22464 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORO BIAGIO N. IL 10/06/1984
avverso la sentenza n. 6730/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 25/02/2014

R.G. 20676/2013
Considerato che:
Moro Biagio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano del
29/1/2013, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione ed C 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 61 n. 7, 640 cod.
pen. b) 61 n. 2, 485 cp c) 61 n. 7, 640 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento alle querele, agli atti
allegati ed alle indagini effettuate dalla P.G..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 25 febbraio 2014

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può

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