Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22463 del 25/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22463 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALDO MARCO N. IL 21/12/1980
avverso la sentenza n. 3343/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 25/02/2014

R.G. 20643/2013

Considerato che:
Cataldo Marco ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del
30/11/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Teramo sez. dist. di Giulianova del
21/4/2010, con la quale è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di
multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.

concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto della congruità della pena irrogata con riferimento al fatto contestato.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 25 febbraio 2014

606, comma 1, lett. e); si duole della determinazione della pena irrogata e della mancata

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