Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22461 del 25/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22461 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUZZO GIANFRANCO NATALINO N. IL 21/12/1968
avverso la sentenza n. 4057/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 25/02/2014
R.G. 18908/2013
Considerato che:
Puzzo Gianfranco Natalino ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo
del 22/10/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo del 21/2/2011, con la
quale è stato condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed C 900,00 di multa per
il reato di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 7 640 cod. pen. , chiedendone l’annullamento ai sensi
e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto e della mancata concessione delle attenuanti
generiche, per via dell’obiettiva gravità del fatto ascritto.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 febbraio 2014
dell’art. 606, comma 1, lett. e; si duole dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato