Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2246 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2246 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SORDILLI ROBERTO N. IL 10/11/1968
2) SORDILLI LUIGI N. IL 04/05/1964
avverso la sentenza n. 10463/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 23.12012 la Corte dì Appello dì Roma, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di rivali, sez. dist. di Palestrina, in composizione monocratica,
con la quale Sordilli Roberto e Sordilli Luigi, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, erano stati condannati alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro
500,00 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt.44 col, 64,65,67,71, 72; 83, 93,94
e 95 DPR 380/2001, 349 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti degli
imputati in ordine alle contravvenzioni ascritte perché estinte per prescrizione,
eliminando la pena per esse inflitta e rideterminando la pena per il residuo reato di cui
all’art.349 c.p. in mesi 6 di reclusione ed turo 400,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunciando la inosservanza
o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve
tener conto nell’applicazione della legge penale, non emergendo dagli atti la prova
della responsabilità dei prevenuti in ordine al reato di violazione di sigilli, così come
già evidenziato nei motivi di appello.
2) Il ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure in fatto già disatteso
correttamente dalla Corte territoriale.
2.1) Le censure sollevate dai ricorrenti non tengono conto, invero, che il controllo
demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni
e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento
impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare
se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lette) c.p.p., con la L46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo
quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e
di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006).
2.2) E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due
motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile
al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura
motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un
unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1 n.8868 del 26.6.2000-

I

OSSERVA

Sangiorgi; cfr.anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992; Cass.sez.2 n.11220 del 13.1.1997;
Cass.sez.6 n.23248 del 7.2.2003; Cass.sez.6 n.11878 del 20.1.2003).).
2.3) Gia il Tribunale aveva evidenziato, richiamando la testimonianza del Allo
Lamboglia, appartenente al Corpo dei Vigili Urbani del Comune di San Cesareo, che il
terreno su cui era stato realizzato il manufatto abusivo apparteneva ad entrambi gli
imputati, che nel corso del sopralluogo eseguito in data 17.1.2005 era stata
constatata la violazione dei sigilli, apposti nel corso del precedente sopralluogo con
nomina a custode di Sordillo Roberto. La Corte territoriale, in presenza di un atto di
appello con cui si contestava genericamente il contenuto della testimonianza
Lamboglia, legittimamente si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado.
2.4) I ricorrenti ripropongono le medesime censure già correttamente disatteso,
come si è visto, dalla Corte territoriale e, attraverso una formale denuncia di illogicità
e contraddittorietà della motivazione, richiedono sostanzialmente una rivisitazione,
non consentita in questa sede, delle risultanze probatorie, e per di più in violazione del
principio di autosufficienza del ricorso (si continua a ribadire che il Mito Lamboglia
non ha riferito alcunchè in ordine alla violazione dei sigilli, senza neppure riportare
nella sua interezza o allegare il verbale di detta testimonianza).
4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in curo 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigli
est.
Il resinte

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