Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22456 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22456 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Varoncelli Giuseppe, nato a Catania, il 08/10/1978,
avverso l’ordinanza n. 55248/2014 della Corte di Cassazione, sezione VII
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 16/07/2015, la Corte di Cassazione, settima

sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di
Varoncelli Giuseppe avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di
Messina, in data 28/11/2014, che aveva condannato il prevenuto alla pena
di anni 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1 L.F.

1

Data Udienza: 29/04/2016

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso ex art. 625 bis c.p.p.

l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico
motivo di gravame con il quale deduce errore di fatto in relazione alla
mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
dello stesso.
Al riguardo si duole che, prevedendo l’art. 385 (?) c.p. una pena edittale
massima di anni tre di reclusione, tenuto conto dell’applicazione del

prescrizione sia di anni 7 mesi 6, irrimediabilmente trascorsi alla data del
10/11/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Premesso in punto di diritto che, secondo l’insegnamento delle

Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla
prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia
effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da
una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla
causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di
apprezzamento di fatto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37505 del 14/07/2011
Cc. (dep. 17/10/2011) Rv. 250528).
Intervenendo nuovamente sull’argomento, con una pronuncia recentissima
(sentenza n. 12602/2016), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
risolvendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno affermato i
seguenti principi di diritto:
a)

l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di

rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della sentenza di
appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso;
b) è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con
un unico motivo, l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della
sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito,
integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

2

disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p., il tempo necessario alla

3.

Nel caso di specie, non risulta (e non è stato documentato dal

ricorrente) che con il ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con
ordinanza dalla VII Sezione penale, il Varoncelli abbia eccepito l’intervenuta
prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata. Di
conseguenza l’inammissibilità del ricorso per cassazione, come rilevato
dalla Sezione VII, preclude la possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione
del reato eventualmente maturata prima della sentenza di appello, ma non

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro rnillecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 29 aprile 2016

Il Consigliere estensore

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rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso.

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