Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22454 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22454 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA FRANCESCO N. IL 28/11/1970
avverso l’ordinanza n. 14683/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 07/02/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 27 marzo 2013 il Magistrato di sorveglianza di
Bologna ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto, Restuccia Francesco, per
lamentare disfunzioni del servizio sanitario penitenziario in ordine alla terapia di
2. Avverso la predetta ordinanza il Restuccia, con dichiarazione in data 5
aprile 2013 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per
cassazione senza presentare i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 7 febbraio 2014.
cui aveva bisogno.