Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22450 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22450 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JALYL MOUSHIN N. IL 01/01/1982
109
avverso l’ordinanza n. 2591/2011 TRIBUNALE di MONZA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 22/11/2013

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2012 il GIP del Tribunale di Monza,
in qualità di Giudice dell’Esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Jaly1
Moushin, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
tra i fatti posti a base di diverse decisioni irrevocabili. Il rigetto è ricollegato, in
parte motiva, alla constatazione della distanza cronologica intercorsa tra le

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Jalyl Moushin, deducendo erronea applicazione della legge penale e
vizio di motivazione. Nel ricorso si contesta, essenzialmente, la parzialità della
verifica operata e la sbrigativa soluzione offerta dal giudicante sulla base del solo
parametro ‘temporale’, lì dove una più ampia verifica delle modalità dei fatti
avrebbe potuto determinare l’accoglimento dell’istanza.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti.
Va premesso che, in via generale, nella applicazione della disciplina del
reato continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il
giudice di merito – attraverso la verifica dei contenuti dell’istanza – individui
precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente
perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo
delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del
soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni
criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità
sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo
materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di
per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i
diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato
(Sez. 2, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
Nel caso in esame la valutazione operata non appare inficiata da evidenti
vizi logici, dato che il consistente intervallo temporale risulta significativo della
mancanza di una concreta ideazione degli ulteriori episodi delittuosi già all’atto
della realizzazione del primo, e ciò prescinde dalla considerazione delle analoghe
modalità.

2

diverse violazioni.

In tal senso l’ordinanza rappresenta una adeguata elaborazione di profili in
fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

art. 616 cod. proc. pen..

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