Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2245 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2245 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DROGHINI LUIGI N. IL 03/05/1957
avverso la sentenza n. 412/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 26.4.2012 la Corte dì Appello di Roma confermava la sentenza del
Tribunale di Velletri, sez. dist. di Frascati, del 16.9.2009, con la quale Droghini Luigi
era stato condannato alla pena di mesi 5 di arresto ed euro 25.000,00 di ammenda
per i reati di cui all’art.44 comma 1 lett.c (capo a), 64,65,71 DPR 380/01 (capo b), 84,
93,95 DPR 380/01 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Propone ricorso per cassazione il Droghini, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva. La difesa aveva
sollecitato l’acquisizione delle aerofotogrammetrie per stabilire l’epoca di
realizzazione delle opere. La Corte, disattendendo la richiesta, ha ritenuto che i lavori
fossero ancora in corso al momento del sopralluogo, senza tener conto che si trattava
di un cantiere sospeso.
2) Il ricorso è °specifico, in quanto prescinde completamente dalla motivazione della
sentenza impugnata, e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con accertamento in fatto, adeguatamente argomentato, ha
ritenuto che i lavori fossero ancora in corso al momento del sopralluogo, come
emergeva chiaramente dal verbale di sequestro, dalle dichiarazioni del teste Eleuderi
e dai rilievi fotografici. Implicitamente ha, pertanto, considerato assolutamente
irrilevante l’acquisizione delle aerofotogrammetrie, potendo il processo essere
definito allo stato degli atti.
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è, invero, istituto di
carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice
ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere olio stato degli atti (cfr.
Cass.sez.un. n.2780 del 15.3.1996).
2.2) Essendo i lavori in corso al momento del sopralluogo, correttamente la Corte
territoriale ha ritenuto che non fosse ancora maturata la prescrizione. La permanenza
del reato ( e quindi la decorrenza del termine di prescrizione) cessa, invero, o con la
ultimazione delle opere, comprese le rifiniture, oppure con il sequestro.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
2.3.1) E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude,
comunque, la declaratoria di eventuali cause estintive maturate dopo la sentenza
impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo
sent.n.23428/2005-8racale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti
decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l’intervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido
perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con

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OSSERVA

eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3),
precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente
maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca incapacità deltatto invalido di accedere
davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab
instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di
assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettivitd sul piano giuridico,
divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti
per essersi già formato il giudicato sostanziale”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo
1.000,00.
Così deciso in Roma 11 16 novembre 2012
Il Consigliere st.
Il P esdente

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