Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22446 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22446 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPALIA GIUSEPPE N. IL 29/11/1966
avverso l’ordinanza n. 505/2011 TRIBUNALE di AOSTA, del
17/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Aosta ha rigettato
l’opposizione di Papalia Giuseppe ex art. 667 comma 4 cpp contro l’ordinanza con cui
era stata disattesa la sua richiesta di revoca dell’ordine di demolizione contenuto nella
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cpp per contravvenzioni in materia edilizia.
La decisione è stata motivata in base al rilievo che solo la dichiarazione di
estinzione del reato urbanistico comporta la revoca dell’ordine di demolizione delle

l’estinzione del reato non possono Incidere sulla sua efficacia.

2.. Il Papalia ricorre per la cessazione del provvedimento sotto il profilo della
manifesta illogicità e carenza di motivazione, rilevando innanzitutto che il giudice
dell’esecuzione ha richiamato del tutto fuori luogo l’istituto della revoca della confisca,
atteso che nel caso di specie non si verte in tale ipotesi; osserva inoltre che,
contrariamente a quanto ritenuto, l’ordine di demolizione, pur avendo natura
amministrativa, deve essere revocato quando risulti incompatibile con atti
amministrativi della competente autorità intervenuti anche successivamente alla data
di irrevocabilità della sentenza di condanna. Richiama la giurisprudenza di questa Corte
e quella amministrativa del Consiglio di Stato relativa a quel provvedimenti che, pur
non avendo efficacia estintiva del reato, devono considerarsi di sanatoria
giurisprudenziale impropria, giustificabili in base a principio generali di buon
andamento della azione amministrativa, come nel caso di specie, in cui Il Comune di
Aosta ha concesso la regolarizzazione dell’ampliamento ai sensi della 1.r, n. 24/09 e la
variante della concessione edilizia 350/07: si è dunque verifitata, secondo il ricorrente,
una sopravvenuta conformità agi strumenti urbanistici in vigore. Secondo il ricorrente,
non avrebbe senso demolire un’opera (l’innalzamento di 30 cm del tetto, nel caso di
specie) nonché le solette realizzate ad altezze diverse rispetto al progetto originario,
nonostante la normativa sopravvenuta consenta di realizzare l’immobile così come già
costruito, perché in caso diverso egli andrebbe a demolire ciò che potrebbe
immediatamente riedificare.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato
E’ vero che in più punti l’ordinanza impugnata richiama la confisca, ma trattasi
di meri errori materiali dovuti evidentemente all’uso dello strumento informatico,
comunque del tutto inidonei ad alterare il senso della motivazione che è quello in
narrativa sintetizzato.
Ciò premesso, la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere
riguarda il rapporto tra l’ordine di demolizione dell’opera abusiva emesso con la
sentenza di condanna per reati urbanistici ai sensi dell’art. 31 u.c. del DPR n.

2

opere abusivamente realiZzate, mentre gli atti amministrativi che non producono

380/2001 e l’adozione successiva di provvedimenti la P.A. che regolarizzano l’abuso
sotto il profilo amministrativo senza però determinare l’estinzione del reato.
Il tema non è nuovo e questa Corte lo ha affrontato in diverse decisioni
riguardanti ipotesi di sopravvenuto rilascio di atti amministrativi che però non
comportavano l’estinzione del reato, pervenendo costantemente alla affermazione del
principio secondo cui l’ordine di demolizione, costituendo una sanzione amministrativa
caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale ne è

possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti
amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra
destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3456 del
21/11/2012 Cc. dep. 23/01/2013 Rv. 254426; Sez. 3, Sentenza n. 24273 del
24/03/2010 Cc. dep. 24/06/2010 Rv, 247791; Sez. 3, Sentenza n. 40969 del
27/10/2005 Ud. dep. 11/11/2005 Rv. 232371;). Non avrebbe senso, infatti, dare corso
alla demolizione di un’opera legittimamente assentita, poiché questa comporterebbe
un’inutile distruzione di ricchezza, mentre discende appunto dai principi generali
attinenti al buon andamento ed all’economia dell’azione amministrativa il principio di
conservazione dei valori giuridid ed economico-sociali (cfr. cass. 40969/2005 cit.).
La possibilità di revoca dell’ordine di demolizione prescinde quindi dalla
estinzione del reato edilizio.
Il giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla revoca dell’ordine di
demolizione, deve naturalmente procedere alla doverosa verifica, ad esso demandata,
circa la legittimità e l’efficacia del titolo sanante rilasciato in concreto (cfr. cass. n.
24273/2010 cit.).
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione non si è attenuto a tale principio e
pertanto li provvedimento deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Aosta per un
nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Aosta.
Così deciso in Roma, il 17.4.2013.

attribuita l’applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre

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