Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22442 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22442 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICUCCI VINCENZO N. IL 25/02/1966
avverso la sentenza n. 219/2012 TRIB.SEZ.DIST. di BITONTO, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 22/11/2013

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 27 settembre 2012 il Tribunale di Bari, in composizione
monocratica, applicava ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc.pen. la pena di
anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa nei confronti di Micucci
Vincenzo, in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967
(detenzione e porto di una pistola cal. 6,35) per fatto avvenuto il 14 settembre

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Micucci
Vincenzo – a mezzo del difensore di fiducia – deducendo vizio di motivazione in
rapporto alla mancata verifica dei criteri di commisurazione della pena di cui
all’art. 133 cod.pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla
concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della
pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla,
dopo aver accertato che non emerga in modo immediatamente percepibile (e
diversamente da quanto prospettato dalle parti) una delle cause di non punibilità
previste dall’art. 129 c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ex art. 444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o
soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento, non
essendo stato manifestato – in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli
elementi ricostruttivi, nè essendo stata proposta una lettura alternativa delle
risultanze di fatto .
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di
specificità e, comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto
nell’ accordo intervenuto fra le parti e, dall’altro, ha espresso le sue valutazioni
circa la correttezza dell’accordo .
La motivazione, nel far riferimento all’intervenuto accordo e alla valenza
dimostrativa degli atti acquisiti ha espresso, in modo sintetico ma conforme alla
legge, il risultato della valutazione operata, anche in riferimento ai parametri di
quantificazione della pena.
2

2012.

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998,
Messina).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in
euro millecinquecento, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di

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