Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22440 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22440 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUNGU NICUSOR N. IL 24/08/1983
avverso l’ordinanza n. 522/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 22/11/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2013 il GM del Tribunale di Padova,
in qualità di Giudice dell’Esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Lungu
Nicusor, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
tra due decisioni relative a reati di furto. In motivazione si evidenzia che la
distanza temporale tra i due episodi delittuosi (commessi rispettivamente il 10
ottobre 2008 e il 1 maggio 2009) e il differente luogo di consumazione
escludono la sussistenza del medesimo disegno criminoso e fanno propendere

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Lungu Nicusor, deducendo vizio di motivazione e erronea
applicazione della disciplina normativa di riferimento. Nel ricorso si contesta la
valutazione operata, ritenendo che non poteva dirsi consistente l’intervallo
temporale tra le violazioni, sì da escludere la deliberazione unitaria sottostante.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi addotti.
Va premesso che, in via generale, nella applicazione della disciplina del
reato continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il
giudice di merito – attraverso un approfondito esame delle modalità di
realizzazione delle diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori
tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale
unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin
dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee
essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione
di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di
ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite
rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv
248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non
integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che
abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato
(Sez. 2, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
Nel caso in esame la valutazione operata non appare inficiata da evidenti
vizi logici, dato che il descritto intervallo temporale risulta significativo della
mancanza di una concreta ideazione del secondo episodio delittuoso già all’atto
della realizzazione del primo.
In tal senso l’ordinanza rappresenta una adeguata elaborazione di profili in
fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità.

2

per l’abitualità a commettere reati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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