Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2244 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2244 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAGLIULO NUNZIO N. IL 28/10/1983
avverso la sentenza n. 11904/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 21/02/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in data
03/08/2011 – appellata da Nunzio Magliulo, imputato del reato di cui all’art. 73
d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – riduceva la pena ad
2.L’interessato proponeva ricorso per Cessazione, ex art. 606 cod. proc.
pen., deducendo censure varie.
3.11 ricorrente, tramite il proprio difensore, con atto in data 18/07/2012,
dichiarava di rinunciare al ricorso; con conseguente inammissibilità del ricorso
medesimo, ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
4.Le censure dedotte nel ricorso vanno comunque disattese perché
generiche ed infondate.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Nunzio
Magliulo con condanna dello stesso ai pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il Pr sidente
anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa.