Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22438 del 22/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22438 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FICCA ERNESTO N. IL 16/07/1974
avverso la sentenza n. 500/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 22/11/2013

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 26 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Bari
confermava parzialmente – riducendo l’entità della pena – la decisione emessa in
primo grado dal Tribunale di Foggia in data 28.9.2009 nei confronti di Ficca
Ernesto in relazione al reato previsto dall’art. 9 co.2 legge n.1423 del 1956
(violazione delle prescrizioni inerenti la sottoposizione alla sorveglianza speciale

e il 30 settembre 2005 e consistono nell’ampio sforamento del prescritto orario
di rientro serale presso l’abitazione. La pena inflitta dalla Corte territoriale è
quella di anni uno e mesi sei di reclusione.
2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con

sottoscrizione personale – Ficca Ernesto, deducendo vizio di motivazione. Il
ricorrente si duole della omessa applicazione delle circostanze attenuanti
generiche, non sostenuta da motivi congrui.
3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta

infondatezza dei motivi, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspetti
attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.
Ed invero, gli argomenti posti a fondamento de101o stesso si sostanziano in
censure di merito, la cui valutazione è preclusa in questa sede data la
completezza e logicità della motivazione espressa nel provvedimento impugnato.
E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla
motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello
sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logicogiuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove»
attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati
dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura,
maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012,
Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del
24/09/2003 Rv. 226074).
2

di p.s. con obbligo di soggiorno) . I fatti risultano commessi tra il 22 agosto 2005

Nel caso in esame la valutazione operata dalla Corte territoriale ha tenuto
conto della ricorrenza di numerosi e gravi precedenti, il che rappresenta di per sè
legittimo motivo di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 22 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

art. 616 cod. proc. pen..

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