Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22432 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22432 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Santoro Roberto nato a Palermo il 19/4/1980
avverso la sentenza del 6/11/2014 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo che il ricorso
venga dichiarato inammissibile;
udito per l’imputato l’avv. Italo De Benedictis in sostituzione dell’avv. Giulio
Santagostino, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e
chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6/11/2014, la Corte di appello di Milano confermava
la sentenza del Tribunale di Vigevano del 28/5/2009, che aveva condannato,

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Data Udienza: 29/04/2016

tra l’altro, Santoro Roberto alla pena di anni tre di reclusione ed C 600,00 di
multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 comma 2 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,
in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo
stesso ascritto ed in punto di trattamento sanzionatorio.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del

suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) ed e)
cod. proc. pen. con riferimento al rigetto da parte della Corte d’appello
della richiesta di acquisizione di documentazione medico sanitaria afferente
la persona dell’imputato ed il rigetto di perizia medico legale sulla persona
dell’imputato.
2.2. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato nonché con riguardo alla
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso merita accoglimento con riferimento a quanto dedotto nel primo
motivo proposto. Difatti dall’esame del verbale di udienza del 6/11/2014
dinanzi alla Corte d’Appello emerge che il difensore ha avanzato istanza di
produzione documentale <>;
la suddetta documentazione, elencata nel ricorso, pur risultando allegata al
verbale di udienza, non risulta essere stata in alcun modo valutata dalla
Corte territoriale, pur potendo la stessa risultare rilevante ai fini della
valutazione della capacita d’intendere e di volere dell’imputato al momento
del fatto ed ai fini della capacita dello stesso di partecipare coscientemente
al processo. Segnatamente non risulta che sia stata rigettata l’acquisizione
della suddetta documentazione, ne’ dalla lettura della sentenza impugnata
risulta che la stessa sia stata valutata al fine di escluderne la rilevanza e la
decisività ai fini invocati dal difensore. Ed al riguardo questa Corte ha,
costantemente, affermato che l’accertamento della capacita d’intendere e di
volere dell’imputato può essere compiuto anche d’ufficio dal giudice di
merito allorché vi siano elementi per dubitare dell’imputabilità (sez. 6 n.
34570 del 19/6/2012, Rv. 253435). L’omessa valutazione della rilevanza e

2

2.1. Omessa assunzione di una prova decisiva, mancanza, contraddittorietà

della decisivita’ della citata documentazione medica prodotta dall’imputato
impone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’Appello di Milano affinché si proceda alla suddetta valutazione
ed eventualmente agli accertamenti necessari ai sensi degli artt. 85 cod.
pen. e 70 cod. proc. pen.
Il secondo motivo proposto attinente alla sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato contestato rimane assorbito nella decisione di

sopra indicato.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Milano.

Così deciso, il 29 aprile 2016

Il Conse

(

estensore

Il Presidente

annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo

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