Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22429 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22429 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: FUMU GIACOMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Aiello Filippa, n. Palermo il
15.10.1944
avverso la sentenza in data 24.10.2014 della Corte di
appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il
ricorso,
Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu
Udita

la

requisitoria

del

Pubblico

Ministero

rappresentato dal s.p.g. dr. F. M. Iacoviello, che ha
concluso per il rigetto del ricorso

MOTIVI

DELLA

DECISIONE

Data Udienza: 29/04/2016

PQM

Aiello Flippa impugna la sentenza della Corte di
appello di Palermo confermativa della decisione di
primo grado con la quale è stata dichiarata colpevole
dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), falsità in
certificazione (art. 477, 482 c.p.) e tentativo di
truffa aggravata (56, 640 cpv. n. 1 c.p.).
Secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa dai giudici di

un documento contenente la comunicazione dell’emissione
di un bonifico di importo pari a e 107.626,87 disposto
dall’INPS in favore di tale Teresi Carmela, provento
dai delitti di furto di corrispondenza o appropriazione
indebita, aveva posto in essere atti diretti in modo
non equivoco a riscuotere la somma predetta,
presentando

presso

un

ufficio

postale

detta

comunicazione proveniente dall’INPS ed esibendo falsi
documenti (carta di identità e tessera sanitaria)
intestati alla destinataria dell’erogazione.
Con il ricorso per cassazione denuncia:
I – violazione del diritto di difesa in relazione agli
artt. 601, comma 5, 178, lett. c) c.p.p. per l’omesso
avviso dell’udienza del 24.10.2014 al difensore di
fiducia nominato con atto depositato il 10.4.2014.
La doglianza è manifestamente infondata.
L’avviso di udienza è stato ritualmente notificato
all’imputato ed al difensore che risultava titolare
dell’ufficio difensivo al momento della spedizione. E’
del tutto irrilevante, ai fini della validità della
vocatio,

che prima dell’udienza (nella specie 14 giorni

prima dell’udienza), a fissazione avvenuta e ad avvisi
spediti, l’imputato, revocando quello precedente,
nomini un diverso difensore al quale non competeva
dunque alcuna comunicazione da parte dell’ufficio
giudiziario.
E’

invero principio più volte affermato nella

giurisprudenza di legittimità che la rituale esecuzione
della notifica del decreto di citazione per il giudizio

2

merito, l’imputata, avendo ricevuto al fine di profitto

di appello al difensore di fiducia non determina a
carico dell’ufficio procedente alcun obbligo di
ulteriore notifica al nuovo difensore successivamente
nominato dall’imputato, ancorché il precedente
difensore risulti essere stato revocato e, pertanto, la
relativa omissione non è causa di nullità (sez. IV,
10.1.2013, Sigrisi, rv 254747)
II – violazione degli artt. 477, 482, 640 c.p. e vizio

appello avrebbe dovuto emettere una sentenza
assolutoria atteso che non solo non è stata raggiunta
la prova esaustiva e sufficiente della penale
responsabilità ma nemmeno sono emersi elementi da far
ritenere sussistente il fatto reato contestato
trattandosi di reato impossibile per l’assoluta
inidoneità del falso, del tutto grossolano, a
determinare l’errore nel terzo.
La doglianza è generica, perché non sottopone alla
necessaria e argomentata critica la congrua motivazione
del giudice di secondo grado che ha ritenuto di
escludere la sussistenza di un’ipotesi del falso
grossolano, quello cioè riconoscibile

ictu ocu/i dalla

generalità delle persone.
III – violazione degli artt. 648 cpv e 62, n. 4, c.p. e
vizio della motivazione in relazione all’esclusione
delle circostanze attenuanti della particolare tenuità
del fatto e del danno lieve.
La doglianza è manifestamente infondata, oltre che
meramente assertiva, atteso che i giudici di merito
hanno correttamente inquadrato il fatto di ricettazione
in un più vasto ambito di pericolosità della condotta
ed hanno tenuto conto dell’elevato importo del danno
che sarebbe derivato se il reato fosse stato consumato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato
inammissibile con le conseguenze di legge

PQM

della motivazione. Deduce la ricorrente che la Corte di

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al versamento della somma di C 1500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2016
Il C sigliere estensore
Il Presidente

(Antonio Pre tipino))

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