Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22428 del 29/04/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22428 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: FUMU GIACOMO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Stanojevic Milic, n. Sabac
(Serbia) il 3.2.1961
avverso la sentenza in data 24.6.2014 della Corte di
appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il
ricorso,
Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu
Udita
la
requisitoria
del
Pubblico
Ministero
rappresentato dal s.p.g. dr. F.M. Iacoviello, che ha
concluso per il rigetto del ricorso
Data Udienza: 29/04/2016
MOTIVI
DELLA
DECISIONE
Stanojevic Milic è stato dichiarato colpevole dal
Tribunale di Trieste della ricettazione di un veicolo
camper. Il fatto risulta essere stato accertato il 4
aprile del 2007.
Passata in giudicato per mancanza di gravame la
sentenza di primo grado, lo Stanojevic è stato rimesso
appello di Trieste la quale, preso atto che il processo
era stato celebrato in contumacia e che l’imputato non
aveva nominato difensore di fiducia ma solamente eletto
domicilio presso il difensore di ufficio ove era stato
notificato l’estratto contumaciale, ha concluso che non
risultasse che egli fosse stato a conoscenza del
processo celebrato a suo carico né che si fosse
volontariamente sottratto all’esecuzione della pena o
che avesse rinunciato a comparire o a proporre il
gravame.
Il giudice di appello, all’esito del giudizio, ha
tuttavia confermato la decisione del Tribunale,
respingendo in particolare l’eccezione di nullità della
notificazione del decreto di citazione a giudizio di
primo grado.
L’eccezione difensiva si fondava sulla invalidità
dell’atto di identificazione dell’imputato, che era
stato redatto in seguito ad un controllo operato dalla
polizia di frontiera e che conteneva la nomina di un
difensore di ufficio presso il quale veniva eletto
domicilio. Deduceva la difesa l’ignoranza della lingua
italiana da parte dell’imputato (straniero e residente
all’estero in paese diverso da quello di origine) e la
conseguente nullità per l’assenza di interprete o
traduzione.
Osservava la Corte in proposito che l’eccezione dovesse
considerarsi tardiva, trattandosi di nullità a regime
intermedio, e che comunque a seguito dell’attestazione,
contenuta nell’atto, della autorità di polizia
nel termine per impugnare con ordinanza della Corte di
procedente vi fosse l’accertamento positivo della
conoscenza della lingua italiana da parte
dell’imputato.
Con il ricorso per cassazione quest’ultimo, a mezzo del
difensore, denuncia innanzi tutto la violazione degli
articoli 161 e 169 del codice di rito reiterando
l’eccezione di nullità della elezione di domicilio e
delle conseguenti notifiche. Osserva in proposito di
175 cod. proc. pen. proprio in quanto risultava
accertato che egli non fosse stato a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico e
ne deriva che l’eccezione, sollevata nella prima
occasione possibile, sia tempestiva. Peraltro,
consistendo il verbale di identificazione ed elezione
di domicilio nella compilazione di un modello
prestampato, deduce l’evidenza che alcun accertamento
sia stato fatto per verificare la conoscenza o meno
della lingua italiana da parte sua.
Lamenta altresì, con un secondo motivo di ricorso, la
violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. nonché il vizio
della motivazione con riferimento all’affermazione di
responsabilità
La prima doglianza è infondata per un duplice ordine di
ragioni.
Osserva la Corte preliminarmente che nel verbale di
identificazione in atti è espressamente attestato
dall’autorità procedente che l’identificato fosse in
grado di comprendere la lingua italiana. In assenza di
elementi diversi dal mero richiamo alla nazionalità ed
alla residenza dell’imputato effettuato dalla difesa,
del tutto correttamente il giudice di secondo grado ha
quindi ritenuto positivamente accertata la conoscenza
della lingua italiana da parte dello Stanojevic.
Allo stesso modo è corretta la valutazione di
intempestività dell’eccezione di invalidità dell’atto
di identificazione, che – inerendo ad una nullità
generale a regime intermedio (sez. VI, 22.10.2015,
3
essere stato rimesso nei termini ai sensi dell’articolo
Amoha Kofi, rv 265026) – avrebbe dovuto essere dedotta
ai sensi dell’art. 180, comma 1, c.p.p. prima della
deliberazione della sentenza di primo grado; né può
fondatamente sostenersi che le ragioni della
restituzione
nel
termine per
impugnare possano
giustificare anche la restituzione nel termine
dell’imputato per proporre le eccezioni che il
difensore avrebbe dovuto svolgere nel giudizio di primo
Il secondo motivo, meramente assertivo dell’esistenza
del vizio indicato, è generico e quindi inammissibile.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le
conseguenze di legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento
Roma, 29.4.2016
Il Cons’ liere estensore
Fumu)
Il Presidente
(Ant io
ipino)
grado a pena di decadenza.