Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22426 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22426 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

Data Udienza: 29/04/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Bevilacqua Antonio, nato a Roma il 28/10/1984,
Abbruzzese Anna, nata a Roma il 21/08/1990,
Bruzzese Mafalda, nata a Avellino il 5/07/1971,
Abbruzzese Ciro, nato a Torre Annunziata il 25/05/1968,
avverso la sentenza n. 4171/2014 della Corte d’appello di Napoli, sezione
V penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per Bevilacqua Antonio e Abbruzzese Anna, l’avv.Giovanna Gallo; per
Bruzzese Mafalda e Bruzzese Ciro, l’avv. Umberto Chialastri, che hanno
concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 5/06/2014, la Corte di appello di Napoli, in

1

l

“••■■-\____

riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Avellino, in data
13/03/2013, riduceva la pena inflitta a Bevilacqua Antonio, Abbruzzese
Anna, Bruzzese Mafalda e Abbruzzese Ciro rideterminandola anni 2 mesi 8 di
reclusione ed C. 1000,00 di multa per i reati di concorso in estorsione
aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1 c.p. e tentata truffa aggravata ex art.
61 n.5 c.p.

La Corte territoriale accoglieva i motivi di appello relativi al

trattamento sanzionatorio e alla qualificazione giuridica della contestazione
sub b) come violenza privata ex art. 610; respingeva le restanti censure
mosse con l’atto d’appello, e confermava le statuizioni del primo giudice,
ritenendo accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati
a loro ascritti;

3.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati:

4.

Bevilacqua Antonio, personalmente, sollevando i seguenti motivi di

gravame.
4.1

-violazione degli artt. 629 e 640 c.p. in relazione all’art. 606 lettere

b) ed e), c.p.p. Al riguardo si duole che la sentenza non motivi
sufficientemente sulla mancata derubricazione del reato di estorsione in
truffa, essendo necessario l’atteggiamento nervoso dell’imputato per la
buona riuscita del raggiro;
4.2

-violazione degli artt. 62 bis, 69, 81, 133, 629, 56 e 610 c.p. in

relazione all’art. 606 lettere b) ed e), c.p.p. Al riguardo si duole della
mancata esclusione della circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 c.p.,
dell’inflizione di una sanzione superiore al minimo edittale per il reato più
grave e dell’irrogazione di una pena pecuniaria nonostante non fosse
prevista dall’art. 610 c.p.
5.

Abbruzzese Anna, personalmente, sollevando i medesimi motivi del

ricorso dell’imputato Bevilacqua Antonio.
6.

Bruzzese Mafalda e Abbruzzese Ciro per mezzo del loro difensore di

fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
6.1

-violazione degli artt. 110, 56, 610 e 629 c.p. in relazione all’art.

606, lettere b) ed e) c.p.p.

2.

L

Al riguardo si dolgono che la sentenza non motiva sulla partecipazione degli
imputati alla violenza essendo tutti rimasti nell’autovettura mentre il solo
Bevilacqua avanzava richieste risarcitorie con “fare minaccioso”;
6.2

-violazione degli artt. 62 bis, 69, 81, 133, 629, 56 e 610 c.p. in

relazione all’art. 606 lettere b) ed e)
Al riguardo si dolgono della mancata esclusione della circostanza
aggravante ex art. 61 n. 5 c.p., dell’inflizione di una sanzione superiore al

nonostante non fosse prevista dall’art. 610 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Tutti i ricorsi sono inammissibili in quanto basato su motivi non

consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

Preliminarmente ed in punto di diritto occorre rilevare che la

sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle
conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto
organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre
fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il
giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può
limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del
fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073,
Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non
possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o
l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte,
avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali
elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di
decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei
a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non
costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi
di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non

3

minimo edittale per il reato più grave e l’irrogazione di una pena pecuniaria

può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma
devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento
che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di
verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se
risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto
argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente
confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000),

23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999
(ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di
legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di
annullamento la motivazione incompleta ne’ quella implicita quando
l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca
diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno
che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria,
tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da
ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

3.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di

secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo
grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni
aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte
della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei
principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello
che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

4.

In particolare la sentenza impugnata ha preso in considerazione le

doglianze degli appellanti in punto di qualificazione giuridica della condotta
e le ha respinte con motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici,
osservando che:

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