Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22423 del 22/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22423 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURA LUIGI N. IL 23/07/1962
avverso l’ordinanza n. 6307/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Data Udienza: 22/11/2013
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 23 gennaio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Roma rigettava l’istanza di ottenimento della semilibertà o dell’affidamento in
prova ai servizi sociali proposte nell’interesse di Mura Luigi, detenuto in
espiazione pena di anni tredici e mesi uno, nonchè di anni uno e mesi sei per
altro titolo. In motivazione si evidenzia l’elevato livello di pericolosità sociale
pur prendendo atto del buon comportamento mostrato in sede esecutiva, si
ritiene necessario il decorso di un ulteriore periodo di osservazione intrarrwraria.
2.
Avverso detta ordinanza ha propostoricorso per cassazione – con
sottoscrizione personale – Mura Luigi, deducendo vizio di motivazione per
manifesta illogicità. Il ricorrente assume di aver patteggiato nel procedimento
relativo alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti e si duole del fatto che il
Proc. Gen. di udienza aveva espresso parere favorevole.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti. Il ricorrente, in realtà, non si confronta in modo adeguato con il testo
dell’ordinanza impugnata da cui emerge una completa analisi delta condizione
personale, non sminuita dall’intervenuto patteggiamento. Peraltro la valutazione
in punto di permanente livello di pericolosità sociale – ove espressa in modo
logico e aderente alle risultanze istruttorie – non risulllta sindacabile nella
presente sede di legittimità. Nessun rilievo può avere il diverso parere espresso
in udienza dal rappresentante della pubblica accusa, data la piena autonomia di
giudizio del Tribunale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
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correlato a recente condanna (2012) per reati in tema di stupefacenti . Da ciò,
Così deciso il 22 novembre 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore