Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22415 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22415 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUGLISI GIUSEPPE nato il 29/02/1984 a CATANIA

avverso la sentenza del 04/12/2014 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
RIMINI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI, con sentenza in data 04/12/2014, applicava
nei confronti di PUGLISI GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai
reati di cui agli artt.628 e 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile; infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in
motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal
giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

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