Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22411 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22411 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEDIC MIRSAD nato il 14/06/1991
avverso la sentenza del 20/05/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 20/05/2015, confermava quanto
all’affermazione di responsabilità la condanna pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data
25/02/2015, nei confronti di SEJDIC MIRSAD in relazione al reato di cui alli art. 56/628 c.p. (più
grave) ed altri, riducendo la pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
della sentenza specificamente censurati e gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le specifiche ragioni di doglianza, i punti