Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22410 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22410 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVIGNANO ROBERTO nato il 27/06/1976 a ROMA
avverso la sentenza del 20/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 20/11/2015, confermava quanto
all’affermazione di responsabilità la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data
16/02/2015, nei confronti di SAVIGNANO ROBERTO in relazione al reato di cui agli artt. 628 e 582,
585 c.p , riducendo la pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati. La Corte di appello ha, peraltro, ridotto la
pena, pur tenuto conto della notevole gravità del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le specifiche ragioni di doglianza, ovvero