Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2241 del 02/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2241 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’ANGELO Antonio, nato a Battipaglia il 21/02/1966

avverso la sentenza del 04/12/2014 della Corte d’Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ugo De Crescienzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cons.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Antonio D’ANGELO è stato tratto a giudizio avanti il Tribunale di Parma e, a
seguito di giudizio abbreviato, con sentenza 9.5.2012 è stato assolto per
mancanza della prova del dolo, dall’accusa di violazione degli artt. 30 e 31 I.
13/09/1982 n. 646 così formulata

“perché già condannato con sentenza

irrevocabile datata 12 marzo 2003 della corte d’appello di Napoli per il reato di
associazione di tipo mafioso di cui all’articolo 416 bis codice penale, ometteva di
comunicare al competente nucleo di polizia tributaria del suo luogo di dimora

Data Udienza: 02/10/2015

abituale (Torrile – PR) l’acquisto di una quota per 50% dell’appartamento sito in
Torri/e, strada corte Sant’Andrea numero 11 (N.C.E.U. Foglio di mappa 24,
particella 140, sub 28 e particella 145 sub27,28, 29,30), avvenuto in data 27
marzo 2008 comportante una variazione del patrimonio attivo pari a non meno
di euro 75.000. In Torrile-Parma epoca successiva al 27 marzo 2008 fino al 27
aprile 2008.
2.11 Pubblico Ministero presso la Procura di Parma impugnava la decisione con
ricorso per Cassazione che la situazione soggettiva dell’imputato poteva al più

inescusabile sensi dell’articolo 5 cod. pen.
Con sentenza 7 novembre 2013 la sesta sezione penale di questa Corte, su
richiesta dell’Ufficio del Pubblico Ministero, annullava la sentenza del Tribunale
rinviando alla Corte d’Appello di Bologna per un nuovo giudizio fissando i
seguenti principi di diritto: a) l’ignoranza dell’obbligo di comunicazione alla
polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di
criminalità organizzata non esclude il reato, perché il dolo del reato è generico e
si esaurisce nella coscienza volontà di omettere le comunicazioni previste dalla
norma; b) lo stato psicologico dell’ignoranza del dovere giuridico esula dal
perimetro del dolo andando riguardata sotto un duplice possibile profilo: o come
ignoranza della legge extra penale ex art. 47 comma 3 cod. pen., o come
ignoranza inevitabile della norma penale ai sensi dell’articolo 5 cod. pen. (alla
luce della sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale; c) non può ravvisarsi
nel caso di specie l’ignoranza inevitabile sulla scorta criteri fissati dalla
giurisprudenza di legittimità in modo costante.
3.La corte d’Appello di Bologna con sentenza 4/12/2014, seguendo i principi in
diritto affermati nella decisione rescindente, ha ravvisato la penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto condannandolo alla pena di
anni uno, mesi quattro di reclusione e 8.000,00 C di multa, affermando, in
particolare, che l’illecito non poteva essere escluso ancorchè il negozio
incrementativo del patrimonio fosse stato stipulato per atto pubblico. Con la
medesima sentenza la Corte d’Appello disponeva la confisca della quota pari al (l
50% dell’immobile sopra descritto.
Avverso la suddetta decisione la difesa dell’imputato propone ricorso in questa
sede deducendo i seguenti motivi così riassunti ai sensi dell’articolo 173 disp. att.
cod. proc. pen.:
A) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 30 e 31 della legge 646/
1982, nonchè 42 e 43 cod. pen. ex art. 606 comma 1 lett. B) cod. proc. pen.
B) ex art. 606 comma 1 lettera E) cod. proc. pen. vizio di motivazione in
ordine all’affermazione dell’esistenza del dolo del delitto contestato.
A sostegno di entrambi i motivi la difesa afferma che: 1) compito del giudice (cui
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essere ricondotta alla fattispecie dell’ignoranza della legge penale come tale

sarebbe venuta meno la Corte bolognese) per il caso di reato omissivo è quello
condurre un’indagine specifica sull’effettiva e consapevole volontà del soggetto
agente di omettere la comunicazione prevista dall’articolo 30 della legge
646/1982, non potendo tale elemento essere semplicemente presunto in re ipsa
dalla sola e semplice condotta omissiva; 2) il dolo può essere escluso nel
momento in cui l’atto di disposizione patrimoniale (di cui è stata omessa la
comunicazione alle competenti autorità), sia assoggetto a regime di pubblicità

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato da questa Corte (Cass. sez. 6 17.6.2015 n. 36659,
Anzalone, in Ced Cass. Rv. 264666) il reato proprio (potendo essere commesso
solo da chi nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza
patrimoniale sia stata condannato per reati di mafia o sia stato sottoposto a
misura di prevenzione personale) di pura omissione e di natura di pericolo
presunto (Cass. sez. 6 30.10.2014 n. 24784, Lo Bello, in Ced Cass. Rv 264162)
di cui all’art. 31 della legge 13.9.2982 n. 646, sotto il profilo dell’elemento
psicologico richiede il dolo generico (Cass. sez. 5 29/05/2015 n. 38098,
Clemente, in Ced Cass. Rv. 264998; Cass. sez. 6 15/06/2012 n. 33590, Picone
in Ced Cass. Rv 253199; Cass. sez. 2 18/05/2010 n. 27196, Curto e altro, in Ced
Cass. Rv 247842), sicchè, è sufficiente che il giudice verifichi l’esistenza della
semplice coscienza e volontà nel compimento dell’omissione; infatti il giudice
deve valutare che l’omissione dell’azione doverosa non sia frutto di errore di
fatto o sia l’esito di situazioni impeditive del dovere imposto dalla legge.
Sul punto le argomentazioni spese dalla difesa non sono una valida critica in
diritto, ma sono solo una generica denuncia di “carenza di motivazione” con la
quale si intende riproporre il tema di indagine sull’ambito di applicazione della
disciplina dell’errore di cui all’art. 5 e dell’art. 47 comma 3 cod. pen., aspetto che
è già ampiamente esaminato dal giudice di legittimità remittente. Va pertanto
premesso che il dolo generico (caratterizzante il reato contestato) è integrato
dalla sola coscienza e volontà del soggetto agente di omettere le comunicazioni
previste dalla norma giuridica, pertanto non è necessario che l’autore agisca con
lo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni che per legge
è obbligato a dare, perché in tal caso verrebbe richiesta la prova di un dolo
specifico non previsto dalla legge. La Corte d’Appello ha ravvisato l’estremo del
dolo dal comportamento del ricorrente complessivamente valutato, tenendo
conto che questi non ha mai contestato la circostanza di essere a conoscenza di

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essendo così impossibile l’occultamento degli atti soggetti a comunicazione.

essere stato condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso.
La difesa (pag. 7 del ricorso) sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto
condurre una rigorosa indagine sull’elemento psicologico del reato e non limitarsi
a supporre che l’imputato avesse una completa conoscenza non solo della
normativa speciale conseguente alla condanna per associazione, ma anche delle
modalità per eseguire la comunicazione ex art. 30 I. 646/1982, pur in assenza di
una espressa indicazione in tal senso nella medesima legge. La considerazione

impugnata che ha ravvisato la prova del dolo del reato di omissione (“di pura
creazione legislativa”) esclusivamente attraverso uno scrutinio degli elementi
materiali della condotta alla luce del dato di cognizione della situazione di diritto
nota all’imputato all’indomani della sua condanna per il reato di partecipazione
ad associazione mafiosa.. Infatti la Corte territoriale ha ravvisato il dolo sulla
base della mera condotta adeguata alla specifica esperienza del ricorrente
maturata nel settore della legislazione antimafia, essendo egli stato condannato
(con sentenza 13.3.2003 della Corte d’Appello di Napoli) per il reato di cui all’art.
416 bis cod. pen. (pag. 3 della sentenza qui impugnata). La decisione della Corte
d’Appello è sorretta da motivazione specifica e la censura mossa dalla difesa si
traduce in una doglianza generica (pag. 6 ed 8 del ricorso) su una valutazione in
fatto non sindacabile nella presente sede, posto che essa non è manifestamente
illogica comunque o carente. L’esposizione delle argomentazioni difensive non ha
poi messo in evidenza ipotesi di erronea applicazione della legge penale tanto
che non viene in concreto indicata alcuna specifica violazione nella
interpretazione o nell’applicazione degli artt. 42 o 43 cod. pen. o degli artt. 30 e
31 I. 646/1982. La difesa nell’illustrazione dei motivi sostiene ancora che la Corte
territoriale avrebbe considerato inescusabile l’errore in cui sarebbe incorso
l’imputato tentando di far ricomprendere l’errore di diritto per ignoranza della
norma penale, nell’ambito del dolo. La tesi prospettata dalla difesa non può
essere accolta, perché nulla consente di affermare, sul piano del diritto positivo,
che la conoscenza della norma possa rientrare nell’oggetto del dolo (in tal senso
v. Cass. sez. 2 13/06/2013 n. 25974, Mazzagatti in Ced Cass. Rv 256655) che
riguarda esclusivamente la volontà della condotta. Esclusa quindi la possibilità di
far rientrare l’ignoranza del precetto penale nell’ambito del dolo, si tratta di
verificare comunque il fondamento della tesi della difesa nel suo duplice
alternativo aspetto: o come ignoranza della legge extra penale nell’ottica
delineata dall’articolo 47 comma 3 cod. pen.; o come ignoranza inevitabile della
norma penale ai sensi dell’articolo 5 cod. pen. come risultante dalla lettura della
decisione 24/03/1988 numero 364 della Corte Costituzionale.

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della difesa è generica e non coglie la sostanza della motivazione della decisione

La prima ipotesi esula dal caso in esame. In ordine all’articolo 47 comma 3,
infatti la giurisprudenza, distingue fra: norme extra penali integratrici del
precetto che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi esse stesse
legge penale, per cui l’errore su queste non scusa, ai sensi dell’articolo 5 codice
penale; norme extra-penali non integratrici del precetto, ossia disposizioni
destinate a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate,
neppure implicitamente, dalla norma penale.
L’ errore che cade su queste ultime esclude il dolo ricorrendo un errore sul fatto,

l’articolo 30 legge 646 del 1982 come norma extra-penale, appare difficile
sostenere che essa non integri il precetto dell’articolo 31 legge citata che si
configura come norma con funzione esclusivamente sanzionatoria della
violazione del precetto di cui al precedente articolo. Di talché la fattispecie
incriminatrice risulta dal combinato disposto delle due norme in esame essendo
l’articolo 30 norma percettiva dell’articolo 31 che, a sua volta,
sanzionatoria. Pertanto l’ignoranza

è norma

del disposto dell’articolo 30 si traduce

necessariamente in ignoranza di legge penale, che ricade sotto il disposto
dell’articolo 5 cod. pen.
Rimane da verificare se nel caso in esame non sia ravvisabile un’ipotesi di
ignoranza inevitabile della legge penale. La giurisprudenza (Cass. sez. 6
15/06/2012 n. 33590, Picone, in Ced. Cass. Rv. 253200 la cui esaustiva
motivazione si richiama in questa sede), sulla scia della citata decisione
364/1988 della Corte Costituzionale, ha elaborato, in tema dì errore scusabile ex
art. 5 cod. pen. tre criteri: oggettivo, soggettivo e misto. Il criterio oggettivo va
applicato in ogni caso in cui debba ritenersi che qualsiasi consociato, in una
determinata situazione di tempo, di luogo sarebbe incorso nell’errore sulla norma
penale, in conseguenza: a) della contraddittorietà o dell’ambiguità del precetto o
di reiterati contrasti interpretativi; b) dell’assoluta estraneità del precetto
giuridico ai valori correnti della società.
Le suddette ipotesi esulano dalla fattispecie in esame: a) il contenuto precettivo
dell’art. 30 I. 646/1930 è sufficientemente chiaro; b) la norma non si discosta
dai valori correnti nella società, posto che ordinariamente, la legge prevede, nei
confronti dei condannati per fatti di mafia, controlli e cautele del tutto ovvie,
perché finalizzate ad una penetrante funzione di prevenzione. Va inoltre
osservato che la stessa giurisprudenza (Cass. Sezioni Unite 10/06/1994 n. 8154,
Calzetta in Ced Cass. Rv 197885) di questa Corte ha affermato che la incolpevole
ignoranza della legge penale presuppone comunque che l’imputato abbia assolto
“con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosidetto “dovere di informazione”,
attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la
conoscenza della legislazione vigente in materia.” Tale principio giustifica la
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a norma dell’articolo 47 comma 3 cod. pen. Orbene, anche a voler qualificare

considerazione e la valutazione della Corte d’Appello circa la doverosa condotta
dell’imputato di inofrmarsi delle conseguenze derivanti dalla sentenza di
condanna di per la violazione dell’art. 416 bis cod. pen., e delle relative sanzioni
accessorie previste per legge.
Esclusa la possibilità di ricorrere al c.d. criterio oggettivo, va osservato che nel
caso in esame, neppure può applicarsi il criterio soggettivo che si fonda sulle
caratteristiche personali dell’agente, che possono avere influito sulla conoscenza
del precetto. Sotto tale profilo vengono in evidenza: a) un elevato deficit

proveniente da aree socioculturali molto distanti dalla nostra e da poco tempo
stabilitosi in Italia, b) un’incolpevole carenza di socializzazione. La difesa non ha
messo in evidenza alcuno di tali aspetti come aspetto di vizio di carenza di
motivazione, sicchè anche tale criterio non è suscettibile di attenzione.
Infine non è applicabile neppure il parametro cosiddetto misto che ricomprende
tutte le ipotesi in cui operano in varia misura e con diverso spessore criteri
oggettivi e soggettivi in combinazione tra loro. In ogni caso non vale comunque
integrare l’ipotesi dell’errore di diritto scusabile il comportamento passivo
dell’agente (quale sarebbe ravvisabile nel caso di specie) essendo invece
necessario che il ricorrente dimostri di avere fatto lo sforzo di adeguare la
propria condotta al rispetto della legge (v. Cass. sez 1 18/12/2003 n. 25912,
Garzanti in Ced Cass. Rv 228235; Cass. sez 5 25/09/2003 n. 41476, Izzo in Ced
Cass. Rv 227042), sicchè è da ritenersi corretta in diritto l’affermazione della
Corte territoriale nel punto in cui attribuisce comunque all’imputato
l’inosservanza dell’onere di informarsi sulla disciplina a lui applicabile.
Va, infine considerato l’aspetto, messo in particolare evidenza dalla difesa, della
forma dell’atto negoziale compiuto dall’imputato: questi avrebbe dimostrato
l’assenza di qualsivoglia intenzione di violare il precetto normativo, avendo
acquistato l’immobile con atto pubblico regolarmente trascritto, con la
conseguenza che l’imputato non avrebbe agito in modo da tenere celato
l’incremento patrimoniale, ma al contrario, lo avrebbe “pubblicizzato”. La Corte
d’Appello sul punto ha dichiarato che il compimento del negozio patrimoniale
incrementativo mediante atto pubblico, in assenza delle comunicazioni previste
dall’art. 30 I. 646/1982 è irrilevante ai fini dell’esclusione dell’illiceità
dell’omissione (pag. 3 della sentenza). Il principio affermato, conforme alla
costante giurisprudenza di legittimità (Cass. sez 6 30/10/2014 n. 24874
depositata 12/06/2015, Lo Bello, in Ced Cass. Rv 264163), si fonda sulla
considerazione che il reato in esame è stato concepito, a tutela dell’ordine
pubblico, prevedendo un costante

penetrante controllo patrimoniale della

Guardia di Finanza nei confronti di persone ritenute particolarmente pericolose,
onde accertare per tempo se le variazioni patrimoniali a queste riferibili
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culturale dell’imputato, quale per esempio può essere la situazione straniero

dipendano o meno dall’eventuale svolgimento di attività illecite. Di qui deriva che
l’obbligo di comunicazione imposto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30 è da ritenersi
una misura di prevenzione di natura patrimoniale che efficace in quanto attuata
con una verifica sistematica e analitica a cura della Guardia di Finanza (v. Cass.
sez. 1 n. 37515 del 22/09/2010, Messina in Ced Cass. Rv 248574), per il
decennio successivo agli eventi giuridici presupposti dal reato di cui alla L. n. 646
del 1982, art. 31 (condanna per mafia, misura di prevenzione), di tutte le
variazioni che intervengano nella composizione e consistenza del patrimonio del

surrogata dall’eventuale natura pubblica degli atti dispositivi patrimoniali (di
incremento o decremento) compiuti dall’obbligato all’informazione, ma non
comunicati alla Guardia di Finanza. La trascrizione degli atti notarili o altrimenti
pubblici delle disposizioni patrimoniali dell’obbligato in registri di evidenza
pubblica (registri immobiliari o di beni mobili registrati o registri su società di
persone o di capitali) non implica (o non implica in tutti i casi) infatti alcuna
diretta comunicazione alla polizia giudiziaria dei fatti incrementativi patrimoniali;
nè può porsi a carico della Guardia di Finanza un onere di consultazione periodica
permanente dei pubblici registri per tutti coloro che risultino condannati per fatti
di mafia o attinti da misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia
(Sez. 1, n. 23213 del 19/05/2010, Calabrò, Rv. 247570; Cass. sez 5 n. 40338
del 21/09/2011, Raso in Ced Cass. Rv 251724; Cass. sez 2 n. 4667 del
19/11/2010, Ladisa, in Ced Cass. rv 249758; Cass. sez 5 n. 36595 del
18/04/2008, Ferro in Ced Cass. Rv 241951; Cass.sez 1 n. 25862 del
15/06/2006, La Gioia in Ced Cass. rv 235263).
Pe tutte le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di C 1.000,00, così equitativamente stabilita la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità processuale descritta
nella citata disposizione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 02/10/2015

soggetto “pericoloso”. Detta verifica, proprio per la sua finalità, non può essere

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