Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22405 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22405 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIARDO MICHELE nato il 17/05/1961 a NAPOLI
ANGELONE PASQUALE nato il 31/10/1960 a NAPOLI
ANGELONE CIRO nato il 11/02/1985 a NAPOLI

avverso la sentenza del 20/05/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/05/2014, confermava quanto alle
affermazioni di responsabilità la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data
26/10/2011, nei confronti di LIARDO MICHELE, ANGELONE PASQUALE, ANGELONE CIRO, in
relazione ai reati di cui all’art. 648 c.p. ed altro a ciascuno ascritti, riducendo a ciascuno la pena già
ritenuta di giustizia dal primo giudice.
Propongono congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
motivazione della Corte di appello, non indicando compiutamente neanche le specifiche ragioni di
doglianza, ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati, solo genericamente
evocati, inammissibilmente rinviando all’atto di appello.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così decis il 16/05/2016
Il Consigliere Estensore
SERGI BELTR9I

Il Presidente
CO FI NDANESE

articolazioni e del tutto assertivo: i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la

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